Art. 67
Comunicazione e analisi comparativa
In vigore dal 13 giu 2024
Comunicazione e analisi comparativa
1. Le autorità di vigilanza del mercato inseriscono nel sistema di informazione e comunicazione di cui all' del regolamento (UE) 2019/1020 le informazioni sulla natura e gravità di ogni sanzione irrogata per la non conformità al presente regolamento.
2. Ogni quattro anni la Commissione stila, entro il 30 giugno, una relazione basata sulle informazioni inserite dalle autorità di vigilanza del mercato nel sistema di informazione e comunicazione di cui all' del regolamento (UE) 2019/1020.
Tale relazione include:
a)
informazioni sulla natura e il numero dei controlli effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato durante i quattro anni civili precedenti a norma dell', paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/1020;
b)
informazioni sui livelli di non conformità rilevati e sulla natura e gravità delle sanzioni irrogate per i quattro anni civili precedenti in relazione ai prodotti disciplinati da atti adottati a norma dell' del presente regolamento;
c)
un confronto fra le informazioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo e le attività pianificate nel contesto della sezione sulle attività di vigilanza del mercato stilata a norma dell’, paragrafo 1;
d)
parametri indicativi per le autorità di vigilanza del mercato in relazione alla frequenza dei controlli e alla natura e gravità delle sanzioni irrogate;
e)
un elenco delle priorità per le autorità di vigilanza del mercato in termini di prodotti e prescrizioni.
3. La Commissione pubblica la relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel sistema di informazione e comunicazione di cui all' del regolamento (UE) 2019/1020 e la rende pubblica. La prima di tali relazioni è pubblicata entro il 19 luglio 2028.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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