Art. 64 · Incentivi degli Stati membri

Art. 64

Incentivi degli Stati membri

In vigore dal 13 giu 2024
Incentivi degli Stati membri 1.   Qualora gli Stati membri prevedano incentivi per prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell', tali incentivi mirano alle due classi di prestazione più elevate che sono popolate a livello di Unione o, se del caso, a prodotti muniti del marchio Ecolabel UE. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, qualora gli Stati membri prevedano incentivi per i prodotti connessi all'energia o gli pneumatici disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell' e altresì soggetti a prescrizioni in materia di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia o del carburante, si applicano rispettivamente l', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 e l' del regolamento (UE) 2020/740.
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