Art. 64
Incentivi degli Stati membri
In vigore dal 13 giu 2024
Incentivi degli Stati membri
1. Qualora gli Stati membri prevedano incentivi per prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell', tali incentivi mirano alle due classi di prestazione più elevate che sono popolate a livello di Unione o, se del caso, a prodotti muniti del marchio Ecolabel UE.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, qualora gli Stati membri prevedano incentivi per i prodotti connessi all'energia o gli pneumatici disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell' e altresì soggetti a prescrizioni in materia di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia o del carburante, si applicano rispettivamente l', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 e l' del regolamento (UE) 2020/740.
Storico versioni
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