Art. 60 · Obblighi operativi degli organismi notificati

Art. 60

Obblighi operativi degli organismi notificati

In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi operativi degli organismi notificati 1.   Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli atti delegati adottati a norma dell'. 2.   Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi notificati svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui essa opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del prodotto alle prescrizioni pertinenti. 3.   Qualora riscontri che un fabbricante non rispetta le prescrizioni pertinenti o le norme armonizzate corrispondenti, le specifiche comuni o altre specifiche tecniche, l'organismo notificato chiede al fabbricante di prendere le misure correttive appropriate in vista di una valutazione definitiva della conformità, salvo qualora le carenze non possano essere sanate, nel qual caso l'organismo notificato non rilascia alcun certificato o alcuna approvazione. 4.   L'organismo notificato che, nel corso del controllo della conformità successivo al rilascio di un certificato conformemente alle procedure di valutazione della conformità previste da un atto delegato adottato a norma dell', o di un'approvazione riscontri che un prodotto o il fabbricante non è conforme o non è più conforme, chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato o l’approvazione. 5.   Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato necessario, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati o le approvazioni, secondo i casi.
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