Art. 58 · Modifiche delle notifiche

Art. 58

Modifiche delle notifiche

In vigore dal 13 giu 2024
Modifiche delle notifiche 1.   Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme ai requisiti di cui all', o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o dell'inadempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. 2.   Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche dell'organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
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