Art. 57 · Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

Art. 57

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

In vigore dal 13 giu 2024
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati 1.   La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato. La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione. 2.   La Commissione mette pubblicamente a disposizione l'elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione garantisce che l'elenco sia tenuto aggiornato.
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