Art. 56 · Procedura di notifica

Art. 56

Procedura di notifica

In vigore dal 13 giu 2024
Procedura di notifica 1.   Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi alle prescrizioni di cui all'. 2.   Le autorità di notifica notificano tali organismi alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione 3.   La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e il prodotto o i prodotti interessati, nonché la relativa attestazione di competenza. 4.   Qualora la notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all', paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che l'organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all'. 5.   L'organismo di valutazione della conformità può eseguire le attività di un organismo notificato se la Commissione o gli altri Stati membri non sollevano obiezioni entro due settimane dalla notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi alla notifica qualora non sia usato un accreditamento. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente regolamento. 6.   La notifica è valida dal giorno successivo a quello in cui la Commissione inserisce l'organismo nell'elenco degli organismi notificati di cui all', paragrafo 2. L'organismo può eseguire le attività di un organismo notificato solo dopo che la notifica abbia acquisito validità. La Commissione non pubblica una notifica se è a conoscenza o viene a conoscenza del fatto che l'organismo notificato non soddisfa le prescrizioni di cui all'. 7.   Eventuali modifiche pertinenti successive della notifica sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri.
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