Art. 46 · Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

Art. 46

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

In vigore dal 13 giu 2024
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE 1.   La marcatura CE è apposta sul prodotto in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento. 2.   La marcatura CE è apposta sul prodotto prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio. 3.   La marcatura CE di un prodotto in fase di controllo della produzione a cui partecipa un organismo notificato è seguita dal numero di identificazione dell'organismo. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario. 4.   La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare. 5.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura CE.
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