Art. 43 · Valutazione della conformità

Art. 43

Valutazione della conformità

In vigore dal 13 giu 2024
Valutazione della conformità 1.   Nel definire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell’, paragrafo 5, la Commissione prende in considerazione i criteri seguenti: a) se il modulo in questione è adeguato al tipo di prodotto e ai pertinenti requisiti di progettazione ecocompatibile e proporzionato all’interesse pubblico perseguito; b) la natura dei rischi connessi al prodotto e la misura in cui la valutazione della conformità corrisponde alla natura e al livello di tali rischi; e c) qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, la necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto che figurano nell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE. 2.   I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformità sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l’organismo notificato coinvolto nella procedura di valutazione della conformità di cui al paragrafo 1 o in una lingua da esso accettata.
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