Art. 42 · Specifiche comuni

Art. 42

Specifiche comuni

In vigore dal 13 giu 2024
Specifiche comuni 1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano, per i prodotti disciplinati dagli atti delegati adottati a norma dell', specifiche comuni concernenti i requisiti di progettazione ecocompatibile, i requisiti essenziali relativi al passaporto digitale di prodotto di cui agli o i metodi di prova, misurazione o calcolo di cui all'. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata concernente un requisito di progettazione ecocompatibile, un requisito essenziale relativo ai passaporti digitali di prodotto di cui agli del presente regolamento o un metodo di prova, misurazione o calcolo di cui all' del presente regolamento; e: i) la richiesta non è stata accettata; ii) la norma armonizzata relativa a tale richiesta non è fornita entro il termine stabilito conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o iii) la norma armonizzata non è conforme alla richiesta; e b) nessun riferimento alle norme armonizzate concernenti un requisito di progettazione ecocompatibile, un requisito essenziale relativo ai passaporti digitali di prodotto di cui agli del presente regolamento o un metodo di prova, misurazione o calcolo di cui all' del presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede la pubblicazione di tale riferimento entro un termine ragionevole. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3. 2.   Prima di elaborare il progetto di atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, la Commissione informa il comitato di cui all' del regolamento (UE) n. 1025/2012 del fatto che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Nell’elaborare il progetto di atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei pareri del forum sulla progettazione ecocompatibile e del gruppo di esperti degli Stati membri, nonché di qualsiasi altro organismo pertinente, e consulta debitamente tutti i portatori di interessi. 4.   I metodi di prova, misurazione e calcolo di cui all' che sono conformi alle specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui paragrafo 1 del presente articolo o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di tale articolo e a quelli in materia di prova, misurazione e calcolo stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell' nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dalle specifiche comuni o da parti di esse. 5.   I prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che sono conformi a specifiche comuni stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti di progettazione ecocompatibile, ai requisiti essenziali relativi ai passaporti digitali di prodotto di cui agli o ai requisiti relativi ai metodi di prova, misurazione o calcolo di cui all' stabiliti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell' nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dalle specifiche comuni o parti di esse. 6.   Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine della pubblicazione del suo riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando i riferimenti di una norma armonizzata sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 o le parti di essi che riguardano gli stessi requisiti di progettazione ecocompatibile, i requisiti essenziali relativi ai passaporti digitali di prodotto e i requisiti relativi ai metodi di prova, misurazione o calcolo. 7.   Se uno Stato membro o il Parlamento europeo ritiene che una specifica comune non soddisfi interamente requisiti di progettazione ecocompatibile, i requisiti essenziali relativi ai passaporti digitali di prodotto e i requisiti relativi ai metodi di prova, misurazione o calcolo, ne informa la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta la spiegazione dettagliata e, se del caso, può modificare l’atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.
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