Art. 39 · Metodi di prova, misurazione e calcolo

Art. 39

Metodi di prova, misurazione e calcolo

In vigore dal 13 giu 2024
Metodi di prova, misurazione e calcolo 1.   Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile, le prove, le misurazioni e i calcoli sono effettuati utilizzando norme armonizzate o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti. Tali metodi sono conformi ai requisiti relativi ai metodi di prova, misurazione e calcolo stabiliti nei pertinenti atti delegati adottati a norma dell'. 2.   Nel fissare la prescrizione relativa all'utilizzo di strumenti digitali ai sensi dell', paragrafo 6, lettera c), punto iii), la Commissione tiene conto dei criteri seguenti: a) la necessità di assicurare un'applicazione armonizzata dei metodi di calcolo; e b) la necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici. L'accesso agli strumenti digitali è gratuito per gli operatori economici.
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