Art. 29
Obblighi degli importatori
In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi degli importatori
1. Riguardo ai prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell', gli importatori immettono sul mercato solo i prodotti che rispettano i requisiti definiti negli atti delegati applicabili.
2. Prima di immettere sul mercato un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell', gli importatori si assicurano che:
a)
il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica;
b)
il prodotto sia accompagnato dalle informazioni prescritte dall' e dagli atti delegati adottati a norma dell'; e
c)
sia disponibile un passaporto digitale di prodotto conformemente all' e agli atti delegati adottati a norma dell', compresa una copia di riserva della versione più aggiornata del passaporto digitale di prodotto conservata presso un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto conformemente all', paragrafo 4.
L'importatore assicura anche che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell' rechi la necessaria marcatura CE di cui all', se del caso, conformemente alle regole e alle condizioni di cui all', o il marchio di conformità alternativo previsto in un atto delegato adottato a norma dell', paragrafo 6, lettera d), e sia accompagnato dai documenti richiesti, e che il fabbricante abbia rispettato gli obblighi di cui all', paragrafi 5 e 6.
Qualora ritengano o abbiano motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti definiti negli atti delegati applicabili adottati a norma dell', gli importatori non immettono il prodotto sul mercato né lo mettono in servizio finché non ne sia stata assicurata la conformità.
3. Per i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell', gli importatori indicano il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale e i mezzi elettronici di comunicazione mediante cui possono essere contattati:
a)
sulla parte pubblica del passaporto digitale di prodotto, se del caso; e
b)
sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
Le informazioni di contatto sono chiare, comprensibili e leggibili.
4. Gli importatori assicurano che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell’ sia accompagnato da istruzioni digitali in una lingua facilmente comprensibile stabilita dallo Stato membro interessato. Le istruzioni sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), punto ii), specificate negli atti delegati adottati a norma dell'. Gli obblighi di cui all', paragrafo 7, quarto e quinto comma, si applicano mutatis mutandis.
5. Gli importatori assicurano che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti definiti nell’atto delegato applicabile adottato a norma dell’.
6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell’ da essi immesso sul mercato non sia conforme ai requisiti definiti in tale atto delegato adottano senza indebito ritardo le misure correttive necessarie per renderlo conforme ovvero per ritirarlo o richiamarlo immediatamente, secondo i casi.
Gli importatori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.
7. Gli importatori tengono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che, su richiesta, tale documentazione tecnica possa essere resa loro disponibile, per un periodo di 10 anni a decorrere dall’immissione sul mercato o dalla messa in servizio di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell’, salvo che in detto atto delegato sia specificato un periodo differente.
8. Per i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell’, gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di tali prodotti, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall’autorità. Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico il prima possibile e in ogni caso entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte di tale autorità.
Gli importatori cooperano con l’autorità nazionale competente in merito a qualsiasi misura correttiva adottata per porre rimedio a eventuali casi di non conformità ai requisiti definiti nell’atto delegato applicabile adottato a norma dell'.
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