Art. 28
Mandatari
In vigore dal 13 giu 2024
Mandatari
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.
Gli obblighi di cui all', paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.
2. Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i compiti seguenti:
a)
tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di 10 anni a decorrere dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell', salvo che in detto atto delegato sia specificato un periodo differente;
b)
cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi misura intrapresa in merito a casi di non conformità del prodotto che rientra nel suo mandato;
c)
a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità, quanto prima e in ogni caso entro 15 giorni dal ricevimento di tale richiesta; e
d)
porre fine al mandato se il fabbricante agisce in modo contrario agli obblighi che gli sono imposti dal presente regolamento.
Storico versioni
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