Art. 27 · Obblighi dei fabbricanti

Art. 27

Obblighi dei fabbricanti

In vigore dal 13 giu 2024
Obblighi dei fabbricanti 1.   Allorché immettono sul mercato o mettono in servizio i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell', i fabbricanti assicurano che: a) i prodotti siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di prestazione di cui agli atti delegati adottati a norma dell'; b) i prodotti siano accompagnati dalle informazioni prescritte dall' e dagli atti delegati adottati a norma dell'; e c) sia disponibile un passaporto digitale di prodotto conformemente all' e agli atti delegati adottati a norma dell', compresa una copia di riserva della versione più aggiornata del passaporto digitale di prodotto conservata presso un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto conformemente all', paragrafo 4. 2.   Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell', i fabbricanti eseguono la procedura di valutazione della conformità specificata in tale atto delegato, o la fanno eseguire per loro conto, e redigono la documentazione tecnica richiesta. Se con tale procedura è stata dimostrata la conformità ai requisiti applicabili di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell', i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità a norma dell' e appongono la marcatura CE a norma dell'. Se però la Commissione ha stabilito disposizioni alternative a norma dell', paragrafo 6, lettera d), il fabbricante appone un marchio di conformità conformemente a tali disposizioni. 3.   I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato o di messa in servizio di un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell', salvo che in detto atto delegato sia specificato un periodo differente. 4.   I fabbricanti assicurano che siano predisposte procedure che garantiscano che i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell' che fanno parte di una produzione in serie continuino a essere conformi ai requisiti applicabili. I fabbricanti tengono debitamente conto delle modifiche apportate al processo di produzione, alla progettazione del prodotto o alle sue caratteristiche, nonché delle modifiche apportate alle norme armonizzate, alle specifiche comuni o ad altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata o in applicazione delle quali è verificata la conformità del prodotto e, se constatano che la conformità del prodotto è pregiudicata da tali modifiche, i fabbricanti effettuano, o fanno effettuare per proprio conto, una nuova valutazione secondo la procedura di valutazione della conformità applicabile di cui al paragrafo 2. 5.   I fabbricanti assicurano che sui propri prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell' sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. 6.   Per i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell' i fabbricanti indicano il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale e i mezzi elettronici di comunicazione mediante cui possono essere contattati: a) sulla parte pubblica del passaporto digitale di prodotto, se applicabile; e b) sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un punto unico presso cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni di contatto sono chiare, comprensibili e leggibili. 7.   I fabbricanti assicurano che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell' sia accompagnato da istruzioni in formato digitale riguardanti il prodotto («istruzioni digitali») in una lingua facilmente comprensibile, stabilita dallo Stato membro interessato. Le istruzioni digitali sono chiare, comprensibili e leggibili e includono almeno le informazioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), punto ii), specificate in tale atto delegato. Tuttavia, i fabbricanti forniscono su carta, in formato conciso, le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni pertinenti per la salute e la sicurezza dei clienti e di altri soggetti interessati. Quando fornisce le istruzioni digitali, il fabbricante le inserisce in un passaporto digitale di prodotto e le rende accessibili tramite il supporto dati corrispondente o, se non è applicabile il passaporto digitale di prodotto, indica le modalità di accesso alle istruzioni digitali sul prodotto stesso o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento. Il fabbricante presenta le istruzioni digitali in un formato che consenta di scaricarle e salvarle su un dispositivo elettronico in modo che l'utente possa accedervi in qualsiasi momento e le rende accessibili online durante il ciclo di vita previsto del prodotto e in ogni caso per almeno 10 anni dopo l'immissione sul mercato o la messa in servizio del prodotto. Su richiesta del consumatore al momento dell'acquisto o fino a sei mesi dopo tale acquisto, il fabbricante fornisce gratuitamente le istruzioni digitali in formato cartaceo entro un mese dal ricevimento della richiesta. Gli atti delegati adottati a norma dell' possono specificare che talune informazioni facenti parte delle istruzioni digitali devono essere fornite anche in formato cartaceo. 8.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto disciplinato da un atto delegato adottato a norma dell' da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme ai requisiti definiti in tale atto delegato adottano senza indebito ritardo le misure correttive necessarie per renderlo conforme o per ritirarlo o richiamarlo immediatamente, secondo i casi. I fabbricanti informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto o lo hanno messo in servizio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive intraprese. 9.   I fabbricanti rendono accessibili al pubblico i canali di comunicazione, come ad esempio un numero di telefono, un indirizzo elettronico o un’apposita sezione del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità per le persone con disabilità, in modo da consentire ai clienti di presentare reclami o preoccupazioni in merito alla potenziale non conformità dei prodotti. I fabbricanti tengono un registro dei reclami e delle preoccupazioni per il tempo necessario ai fini del presente regolamento, ma non oltre cinque anni dopo aver presentato e messo il registro a disposizione su richiesta di un’autorità di vigilanza del mercato. 10.   Per i prodotti disciplinati da un atto delegato adottato a norma dell’, i fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di tali prodotti, compresa la documentazione tecnica, in una lingua che può essere facilmente compresa dall’autorità. Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico il prima possibile e in ogni caso entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte di tale autorità. I fabbricanti cooperano con l’autorità nazionale competente in merito a qualsiasi misura correttiva adottata per porre rimedio a eventuali casi di non conformità ai requisiti definiti nell’atto delegato applicabile adottato a norma dell'.
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