Art. 22 · Piccole e medie imprese

Art. 22

Piccole e medie imprese

In vigore dal 13 giu 2024
Piccole e medie imprese 1.   Nei programmi di cui possono beneficiare le PMI, in particolare le microimprese, la Commissione assicura che vi siano iniziative che aiutano tali imprese a integrare la sostenibilità ambientale, tra cui l'efficienza energetica, nella loro catena del valore. 2.   Quando adotta atti delegati a norma dell', la Commissione fornisce, se del caso, a corredo di tali atti, strumenti digitali e orientamenti riguardanti le specificità delle PMI attive nel settore del prodotto o del gruppo di prodotti interessato, in particolare delle microimprese, al fine di facilitare il rispetto del presente regolamento da parte di tali imprese. Nell'elaborare tali orientamenti, la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano le PMI. 3.   Gli Stati membri adottano misure appropriate per aiutare le PMI, in particolare le microimprese, a rispettare i requisiti di progettazione ecocompatibile definiti negli atti delegati adottati a norma dell'. Gli Stati membri consultano le organizzazioni che rappresentano le PMI sul tipo di misure che queste ultime ritengono utili. Tali misure assicurano quanto meno la presenza di sportelli unici o meccanismi simili volti ad accrescere la consapevolezza riguardo ai requisiti di progettazione ecocompatibile e a creare opportunità di collaborazione in rete per le PMI, in particolare le microimprese, che permettano loro di adattarvisi. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure possono inoltre prevedere: a) sostegno finanziario, anche attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e investimenti in infrastrutture fisiche e digitali; b) accesso a finanziamenti; c) formazione specializzata per i dirigenti e il personale; d) assistenza tecnica e organizzativa.
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