Art. 21
Misure di autoregolamentazione
In vigore dal 13 giu 2024
Misure di autoregolamentazione
1. Gli operatori economici possono presentare alla Commissione una misura di autoregolamentazione volta a definire requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell' o non inclusi nel piano di lavoro. Tali operatori forniscono prove attestanti che i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono soddisfatti.
2. La misura di autoregolamentazione presentata a norma del paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
a)
un elenco degli operatori economici firmatari della misura di autoregolamentazione;
b)
i requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili ai prodotti oggetto della misura di autoregolamentazione;
c)
un piano di monitoraggio dettagliato, trasparente e obiettivo, con responsabilità chiaramente definite per l'industria e gli ispettori indipendenti, compresi i criteri di cui all'allegato VI, punto 6;
d)
regole sulle informazioni che devono essere comunicate dai firmatari e regole su prove e ispezioni.
e)
regole in merito alle conseguenze del mancato rispetto da parte di un firmatario che includono disposizioni in base alle quali, se il firmatario non ha adottato misure correttive sufficienti entro tre mesi, è rimosso dai firmatari di tale misura di autoregolamentazione; e
f)
una nota esplicativa del modo in cui la misura di autoregolamentazione presentata a norma del paragrafo 1 migliora la sostenibilità ambientale dei prodotti conformemente agli obiettivi del presente regolamento in modo più rapido o meno oneroso rispetto a un atto delegato adottato a norma dell'; tale nota deve essere supportata da prove che consistono in un'analisi tecnica, ambientale ed economica strutturata che motivi i requisiti di progettazione ecocompatibile e gli obiettivi della misura di autoregolamentazione e che valuti l'impatto dei requisiti di progettazione ecocompatibile.
I firmatari della misura di autoregolamentazione tengono le informazioni di cui al presente paragrafo aggiornate e disponibili su un sito web accessibile al pubblico e gratuito.
I firmatari della misura di autoregolamentazione notificano senza ritardo alla Commissione le eventuali modifiche apportate alla misura di autoregolamentazione, in particolare le modifiche che li riguardano.
3. La Commissione valuta la misura di autoregolamentazione presentata e, se necessario, chiede il parere scientifico delle agenzie decentrate dell'Unione. Nel corso della valutazione la Commissione verifica se siano soddisfatti i criteri seguenti:
a)
la misura di autoregolamentazione è presentata da almeno due operatori economici;
b)
la quota di mercato in termini di volume dei firmatari della misura di autoregolamentazione in relazione ai prodotti oggetto della misura è pari almeno all'80 % delle unità immesse sul mercato o messe in servizio;
c)
la misura di autoregolamentazione contribuisce a migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti in linea con gli obiettivi del presente regolamento e a garantire la libera circolazione nel mercato interno in modo più rapido o meno oneroso rispetto a un atto delegato adottato a norma dell', e consiste in requisiti di progettazione ecocompatibile necessari per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;
d)
la misura di autoregolamentazione è conforme ai criteri di cui all'allegato VI;
e)
la misura di autoregolamentazione è in linea con il diritto dell'Unione e con gli impegni commerciali dell'Unione a livello internazionale.
La Commissione adotta un atto di esecuzione contenente l'elenco delle misure di autoregolamentazione che soddisfano i criteri di cui al presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
4. La Commissione può chiedere in qualsiasi momento ai firmatari di una misura di autoregolamentazione elencata in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3, secondo comma, di presentare, entro un periodo di tempo adeguato, una versione riveduta e aggiornata di tale misura alla luce degli sviluppi tecnologici o del mercato pertinenti relativi al gruppo di prodotti interessato. Se la Commissione ha motivo di ritenere che i criteri di cui al presente articolo non siano più soddisfatti, i firmatari presentano una versione riveduta e aggiornata di tale misura entro tre mesi dalla richiesta presentata dalla Commissione.
5. Una volta che una misura di autoregolamentazione è stata elencata in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3, secondo comma, i firmatari della misura riferiscono alla Commissione, a intervalli regolari stabiliti nell'atto di esecuzione, in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della misura di autoregolamentazione e per dimostrare che i criteri di cui al paragrafo 3 continuano a essere soddisfatti.
L'ispettore indipendente di cui all'allegato VI, punto 6, notifica alla Commissione la non conformità di un firmatario.
Le relazioni sullo stato di avanzamento, comprese le relazioni di conformità elaborate dall'ispettore indipendente, le notifiche di non conformità e le corrispondenti misure correttive sono messe a disposizione dai firmatari su un sito web accessibile al pubblico.
6. Se la Commissione ritiene che una misura di autoregolamentazione elencata in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3, secondo comma, non soddisfi più i criteri di cui al presente articolo o se i firmatari della misura di autoregolamentazione interessata non hanno rispettato il termine di cui al paragrafo 4, cancella tale misura dall'elenco di cui al paragrafo 3 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
Se una misura di autoregolamentazione è stata cancellata dall'elenco di cui al paragrafo 3, la Commissione può definire requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili al prodotto oggetto di tale misura di autoregolamentazione in un atto delegato adottato a norma dell'.
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