Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 giu 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«prodotto»: il bene fisico che è immesso sul mercato o messo in servizio;
2)
«componente»: il prodotto destinato a essere incorporato in un altro prodotto;
3)
«prodotto intermedio»: il prodotto che richiede un'ulteriore fase di fabbricazione o trasformazione, come la miscelazione, il rivestimento o l'assemblaggio, per renderlo adatto agli utilizzatori finali;
4)
«prodotto connesso all'energia»: il prodotto che ha un impatto sul consumo energetico durante l'uso;
5)
«gruppo di prodotti»: l'insieme di prodotti che sono destinati a scopi analoghi e sono simili nell'uso, o presentano analoghe proprietà funzionali, e sono simili in termini di percezione da parte del consumatore;
6)
«progettazione ecocompatibile»: l'integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto;
7)
«requisito di progettazione ecocompatibile»: il requisito di prestazione o l’obbligo di informazione volto a rendere il prodotto più ecosostenibile, compresi i processi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto;
8)
«requisito di prestazione»: il requisito quantitativo o non quantitativo per il prodotto o in relazione al prodotto volto a raggiungere un determinato livello di prestazione rispetto a un parametro di prodotto di cui all'allegato I;
9)
«obbligo di informazione»: l'obbligo di corredare il prodotto delle informazioni specificate all', paragrafo 2;
10)
«catena di fornitura»: tutte le attività e i processi a monte della catena del valore del prodotto, fino al punto in cui il prodotto raggiunge il cliente;
11)
«catena del valore»: tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita del prodotto, così come la sua eventuale rifabbricazione;
12)
«ciclo di vita»: l'insieme delle fasi consecutive e collegate della vita del prodotto, che consistono nell'acquisizione delle materie prime o nella loro produzione a partire da risorse naturali, nel pretrattamento, nella fabbricazione, nello stoccaggio, nella distribuzione, nell'installazione, nell'uso, nella manutenzione, nella riparazione, nel miglioramento, nel ricondizionamento e nel riutilizzo, e nel fine vita;
13)
«fine vita»: la fase del ciclo di vita che inizia quando ci si disfa del prodotto e termina quando il materiale di rifiuto del prodotto è restituito alla natura o entra nel ciclo di vita di un altro prodotto;
14)
«impatto ambientale»: la modifica dell'ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in parte dal prodotto durante il suo ciclo di vita;
15)
«classe di prestazione»: l'intervallo di livelli di prestazione rispetto a uno o più parametri di prodotto di cui all'allegato I, stabilito sulla base di una metodologia comune per il prodotto o il gruppo di prodotti, ordinati in modo tale da consentire la differenziazione dei prodotti;
16)
«rifabbricazione»: le azioni attraverso le quali è ottenuto un nuovo prodotto da oggetti che sono rifiuti, da prodotti o da componenti e attraverso le quali è apportata almeno una modifica che incide in modo sostanziale sulla sicurezza, sulle prestazioni, sullo scopo o sul tipo di prodotto;
17)
«miglioramento»: le azioni effettuate per cambiare in meglio la funzionalità, le prestazioni, la capacità, la sicurezza o l'estetica del prodotto;
18)
«ricondizionamento»: le azioni effettuate per preparare, pulire, testare, manutenere e, ove necessario, riparare un prodotto o un prodotto di cui ci si è disfatti in modo da ripristinarne le prestazioni o la funzionalità nell'ambito dell'uso cui è destinato e della gamma di prestazioni previsti originariamente in sede di progettazione al momento dell'immissione del prodotto sul mercato;
19)
«manutenzione»: una più azioni effettuate per mantenere il prodotto in una condizione in cui è in grado di conseguire la finalità cui è destinato;
20)
«riparazione»: una più azioni effettuate per ripristinare il prodotto difettoso o il rifiuto a una condizione in cui consegue la finalità cui è destinato;
21)
«obsolescenza precoce»: caratteristica di progettazione del prodotto o azione od omissione successiva che rende il prodotto non funzionale o ne peggiora le prestazioni, senza che tali variazioni di funzionalità o di prestazioni derivino dalla normale usura;
22)
«durabilità»: la capacità del prodotto di mantenere nel tempo la sua funzione e le sue prestazioni in determinate condizioni d'uso, di manutenzione e di riparazione;
23)
«affidabilità»: la probabilità che il prodotto funzioni come previsto in determinate condizioni per una determinata durata senza un incidente a seguito del quale il prodotto cessi di svolgere la sua funzione primaria o secondaria;
24)
«impronta ambientale»: la quantificazione dell'impatto ambientale derivante da un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita, rispetto a un'unica categoria di impatto ambientale o a una serie aggregata di categorie di impatto sulla base del metodo dell'impronta ambientale di prodotto, come da raccomandazione (UE) 2021/2279, o di altri metodi scientifici sviluppati da organizzazioni internazionali e ampiamente testati in collaborazione con diversi settori industriali e adottati o attuati dalla Commissione in altro diritto dell'Unione;
25)
«impronta di carbonio»: la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra in un sistema di prodotto, espressa in CO2 equivalente e basata su una valutazione del ciclo di vita effettuata utilizzando unicamente la categoria di impatto dei cambiamenti climatici;
26)
«impronta dei materiali»: la quantità totale di materie prime estratte per soddisfare la domanda di consumo finale;
27)
«sostanza che desta preoccupazione»: la sostanza che:
a)
risponde ai criteri fissati all' del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è identificata conformemente all', paragrafo 1, del medesimo regolamento;
b)
figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una delle seguenti classi di pericolo o categorie di pericolo:
i)
cancerogenicità, categorie 1 e 2;
ii)
mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 e 2;
iii)
tossicità per la riproduzione, categorie 1 e 2;
iv)
interferenza endocrina per la salute umana, categorie 1 e 2;
v)
interferenza endocrina per l'ambiente, categorie 1 e 2;
vi)
proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili;
vii)
proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili;
viii)
sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1;
ix)
sensibilizzazione della pelle, categoria 1;
x)
pericoloso per l'ambiente acquatico, categorie pericolo cronico da 1 a 4;
xi)
pericoloso per lo strado di ozono;
xii)
tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categorie 1 e 2;
xiii)
tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie 1 e 2;
c)
è disciplinata nell'ambito del regolamento (UE) 2019/1021; o
d)
incide negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali del prodotto in cui è presente;
28)
«passaporto digitale di prodotto»: l'insieme di dati specifici sul prodotto che include le informazioni indicate nell'atto delegato pertinente adottato a norma dell' ed è accessibile elettronicamente per mezzo di un supporto dati in conformità del capo III;
29)
«supporto dati»: il codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;
30)
«identificativo univoco del prodotto»: la stringa univoca di caratteri che identifica un prodotto e consente il collegamento via web al passaporto digitale di prodotto;
31)
«identificativo univoco dell'operatore»: la stringa univoca di caratteri che identifica un soggetto che interviene nella catena del valore di un prodotto;
32)
«fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto»: una persona fisica o giuridica che è un terzo indipendente, autorizzato dall'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio, che tratta i dati del passaporto digitale di prodotto per tale prodotto al fine di metterli a disposizione degli operatori economici e di altri soggetti interessati aventi un diritto di accesso a tali dati a norma del presente regolamento o di altro diritto dell'Unione;
33)
«identificativo univoco del sito»: la stringa univoca di caratteri che identifica i luoghi o gli edifici interessati dalla catena del valore di un prodotto o usati da soggetti che intervengono nella catena del valore di un prodotto;
34)
«distruzione»: il danneggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto come rifiuto, tranne se il disfarsene è inteso esclusivamente a consegnare il prodotto di cui ci si è disfatti a fini di preparazione per il riutilizzo, comprese le operazioni di ricondizionamento o rifabbricazione;
35)
«cliente»: la persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto per uso proprio personale, agendo o meno per fini che esulano dalla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
36)
«prodotto di consumo»: il prodotto, esclusi componenti e prodotti intermedi, destinato principalmente al consumatore;
37)
«prodotto di consumo invenduto»: il prodotto di consumo che non è stato venduto, compresi surplus, scorte in eccesso e rimanenze, e i prodotti restituiti dal consumatore in virtù del diritto di recesso conformemente all' della direttiva 2011/83/UE o, se del caso, durante un eventuale periodo di recesso più lungo accordato dal commerciante;
38)
«misura di autoregolamentazione»: l'accordo volontario o il codice di condotta sottoscritto spontaneamente da operatori economici, cui spetta la relativa attuazione;
39)
«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
40)
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
41)
«messa in servizio»: il primo uso nell'Unione di un prodotto ai fini previsti;
42)
«fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
43)
«mandatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto del fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;
44)
«importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
45)
«distributore»: la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
46)
«operatore economico»: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il rivenditore e il fornitore di servizi di logistica;
47)
«operatore indipendente»: la persona fisica o giuridica che è indipendente dal fabbricante e che partecipa direttamente o indirettamente al ricondizionamento, alla riparazione, alla manutenzione o al cambio di destinazione di un prodotto, e comprende gestori di rifiuti, professionisti del ricondizionamento, riparatori, fabbricanti o distributori di apparecchiature di riparazione, utensili o pezzi di ricambio, nonché gli editori di informazioni tecniche, gli operatori che offrono servizi di ispezione e di prova e gli operatori che offrono formazione a installatori, fabbricanti e riparatori di apparecchiature;
48)
«riparatore professionista»: la persona fisica o giuridica che fornisce servizi di riparazione o manutenzione professionale di un prodotto, indipendentemente dal fatto che operi all'interno del sistema di distribuzione del fabbricante o in modo indipendente;
49)
«specifica tecnica»: il documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, processo o servizio deve soddisfare;
50)
«marcatura CE»: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l'apposizione;
51)
«valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di progettazione ecocompatibile definiti nei pertinenti atti delegati adottati a norma dell';
52)
«organismo di valutazione della conformità»: l'organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
53)
«organismo notificato»: l'organismo di valutazione della conformità notificato conformemente al capo IX;
54)
«fornitore di un mercato online»: il fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori economici per la vendita di prodotti coperti dagli atti delegati adottati a norma dell';
55)
«rivenditore»: il distributore o ogni altra persona fisica o giuridica che offre prodotti in vendita, noleggio o vendita rateale, o che espone prodotti agli utilizzatori finali nel corso di un'attività commerciale, anche mediante la vendita a distanza; la presente definizione include altresì qualsiasi persona fisica o giuridica che metta in servizio un prodotto nel corso di un'attività commerciale;
56)
«vendita a distanza»: l'offerta di prodotti per vendita, noleggio o vendita a rate, online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, in cui il potenziale cliente non ha fisicamente accesso al prodotto;
57)
«prodotto che presenta un rischio»: il prodotto che, non rispettando un requisito di progettazione ecocompatibile definito nel presente regolamento o a norma dello stesso, diverso da quelli elencati all', paragrafo 1, potrebbe avere ripercussioni negative sull'ambiente o su altri interessi pubblici tutelati da tale requisito;
58)
«prodotto che presenta un rischio grave»: il prodotto che presenta un rischio per il quale, sulla base di una valutazione, si considera che il grado di non conformità o il danno associato richieda un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti della non conformità non sono immediati.
Si applicano le definizioni di «PMI», «piccola impresa» e «microimpresa» di cui all'allegato I, , paragrafi 1, 2 e 3, rispettivamente, della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (58).
Si applicano le definizioni di «sostanza» e «miscela» di cui all', punti 1) e 2), rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Si applicano le definizioni di «accreditamento» e «organismo nazionale di accreditamento» di cui all', punti 10) e 11), rispettivamente, del regolamento (CE) n. 765/2008.
Si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuto pericoloso», «riutilizzo», «recupero», «preparazione per il riutilizzo» e «riciclaggio» di cui all', punti 1), 2), 13), 15), 16) e 17), rispettivamente, della direttiva 2008/98/CE.
Si applica la definizione di «norma armonizzata» di cui all', punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Si applicano le definizioni di «amministrazioni aggiudicatrici» di cui all', punto 1), della direttiva 2014/24/UE e di «enti aggiudicatori» di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE. Per «appalti pubblici» si intendono gli appalti rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive 2014/24/EU e 2014/25/EU.
Si applica la definizione di «trattamento» di cui all’, punto 2), del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio (59).
Si applica la definizione di «consumatore» di cui all', punto 2), della direttiva (UE) 2019/771.
Si applicano le definizioni di «vigilanza del mercato», «autorità di vigilanza del mercato», «fornitore di servizi di logistica», «interfaccia online», «misura correttiva», «utilizzatore finale», «richiamo», «ritiro», «autorità doganali» e «immissione in libera pratica» di cui all', punti 3), 4), 11), 15), 16), 21), 22), 23), 24) e 25), rispettivamente, del regolamento (UE) 2019/1020.
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