Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 giu 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «prodotto»: il bene fisico che è immesso sul mercato o messo in servizio; 2) «componente»: il prodotto destinato a essere incorporato in un altro prodotto; 3) «prodotto intermedio»: il prodotto che richiede un'ulteriore fase di fabbricazione o trasformazione, come la miscelazione, il rivestimento o l'assemblaggio, per renderlo adatto agli utilizzatori finali; 4) «prodotto connesso all'energia»: il prodotto che ha un impatto sul consumo energetico durante l'uso; 5) «gruppo di prodotti»: l'insieme di prodotti che sono destinati a scopi analoghi e sono simili nell'uso, o presentano analoghe proprietà funzionali, e sono simili in termini di percezione da parte del consumatore; 6) «progettazione ecocompatibile»: l'integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto; 7) «requisito di progettazione ecocompatibile»: il requisito di prestazione o l’obbligo di informazione volto a rendere il prodotto più ecosostenibile, compresi i processi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto; 8) «requisito di prestazione»: il requisito quantitativo o non quantitativo per il prodotto o in relazione al prodotto volto a raggiungere un determinato livello di prestazione rispetto a un parametro di prodotto di cui all'allegato I; 9) «obbligo di informazione»: l'obbligo di corredare il prodotto delle informazioni specificate all', paragrafo 2; 10) «catena di fornitura»: tutte le attività e i processi a monte della catena del valore del prodotto, fino al punto in cui il prodotto raggiunge il cliente; 11) «catena del valore»: tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita del prodotto, così come la sua eventuale rifabbricazione; 12) «ciclo di vita»: l'insieme delle fasi consecutive e collegate della vita del prodotto, che consistono nell'acquisizione delle materie prime o nella loro produzione a partire da risorse naturali, nel pretrattamento, nella fabbricazione, nello stoccaggio, nella distribuzione, nell'installazione, nell'uso, nella manutenzione, nella riparazione, nel miglioramento, nel ricondizionamento e nel riutilizzo, e nel fine vita; 13) «fine vita»: la fase del ciclo di vita che inizia quando ci si disfa del prodotto e termina quando il materiale di rifiuto del prodotto è restituito alla natura o entra nel ciclo di vita di un altro prodotto; 14) «impatto ambientale»: la modifica dell'ambiente, negativa o positiva, derivante in tutto o in parte dal prodotto durante il suo ciclo di vita; 15) «classe di prestazione»: l'intervallo di livelli di prestazione rispetto a uno o più parametri di prodotto di cui all'allegato I, stabilito sulla base di una metodologia comune per il prodotto o il gruppo di prodotti, ordinati in modo tale da consentire la differenziazione dei prodotti; 16) «rifabbricazione»: le azioni attraverso le quali è ottenuto un nuovo prodotto da oggetti che sono rifiuti, da prodotti o da componenti e attraverso le quali è apportata almeno una modifica che incide in modo sostanziale sulla sicurezza, sulle prestazioni, sullo scopo o sul tipo di prodotto; 17) «miglioramento»: le azioni effettuate per cambiare in meglio la funzionalità, le prestazioni, la capacità, la sicurezza o l'estetica del prodotto; 18) «ricondizionamento»: le azioni effettuate per preparare, pulire, testare, manutenere e, ove necessario, riparare un prodotto o un prodotto di cui ci si è disfatti in modo da ripristinarne le prestazioni o la funzionalità nell'ambito dell'uso cui è destinato e della gamma di prestazioni previsti originariamente in sede di progettazione al momento dell'immissione del prodotto sul mercato; 19) «manutenzione»: una più azioni effettuate per mantenere il prodotto in una condizione in cui è in grado di conseguire la finalità cui è destinato; 20) «riparazione»: una più azioni effettuate per ripristinare il prodotto difettoso o il rifiuto a una condizione in cui consegue la finalità cui è destinato; 21) «obsolescenza precoce»: caratteristica di progettazione del prodotto o azione od omissione successiva che rende il prodotto non funzionale o ne peggiora le prestazioni, senza che tali variazioni di funzionalità o di prestazioni derivino dalla normale usura; 22) «durabilità»: la capacità del prodotto di mantenere nel tempo la sua funzione e le sue prestazioni in determinate condizioni d'uso, di manutenzione e di riparazione; 23) «affidabilità»: la probabilità che il prodotto funzioni come previsto in determinate condizioni per una determinata durata senza un incidente a seguito del quale il prodotto cessi di svolgere la sua funzione primaria o secondaria; 24) «impronta ambientale»: la quantificazione dell'impatto ambientale derivante da un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita, rispetto a un'unica categoria di impatto ambientale o a una serie aggregata di categorie di impatto sulla base del metodo dell'impronta ambientale di prodotto, come da raccomandazione (UE) 2021/2279, o di altri metodi scientifici sviluppati da organizzazioni internazionali e ampiamente testati in collaborazione con diversi settori industriali e adottati o attuati dalla Commissione in altro diritto dell'Unione; 25) «impronta di carbonio»: la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra in un sistema di prodotto, espressa in CO2 equivalente e basata su una valutazione del ciclo di vita effettuata utilizzando unicamente la categoria di impatto dei cambiamenti climatici; 26) «impronta dei materiali»: la quantità totale di materie prime estratte per soddisfare la domanda di consumo finale; 27) «sostanza che desta preoccupazione»: la sostanza che: a) risponde ai criteri fissati all' del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è identificata conformemente all', paragrafo 1, del medesimo regolamento; b) figura nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 in una delle seguenti classi di pericolo o categorie di pericolo: i) cancerogenicità, categorie 1 e 2; ii) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 e 2; iii) tossicità per la riproduzione, categorie 1 e 2; iv) interferenza endocrina per la salute umana, categorie 1 e 2; v) interferenza endocrina per l'ambiente, categorie 1 e 2; vi) proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili; vii) proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili; viii) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1; ix) sensibilizzazione della pelle, categoria 1; x) pericoloso per l'ambiente acquatico, categorie pericolo cronico da 1 a 4; xi) pericoloso per lo strado di ozono; xii) tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categorie 1 e 2; xiii) tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie 1 e 2; c) è disciplinata nell'ambito del regolamento (UE) 2019/1021; o d) incide negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali del prodotto in cui è presente; 28) «passaporto digitale di prodotto»: l'insieme di dati specifici sul prodotto che include le informazioni indicate nell'atto delegato pertinente adottato a norma dell' ed è accessibile elettronicamente per mezzo di un supporto dati in conformità del capo III; 29) «supporto dati»: il codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo; 30) «identificativo univoco del prodotto»: la stringa univoca di caratteri che identifica un prodotto e consente il collegamento via web al passaporto digitale di prodotto; 31) «identificativo univoco dell'operatore»: la stringa univoca di caratteri che identifica un soggetto che interviene nella catena del valore di un prodotto; 32) «fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto»: una persona fisica o giuridica che è un terzo indipendente, autorizzato dall'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio, che tratta i dati del passaporto digitale di prodotto per tale prodotto al fine di metterli a disposizione degli operatori economici e di altri soggetti interessati aventi un diritto di accesso a tali dati a norma del presente regolamento o di altro diritto dell'Unione; 33) «identificativo univoco del sito»: la stringa univoca di caratteri che identifica i luoghi o gli edifici interessati dalla catena del valore di un prodotto o usati da soggetti che intervengono nella catena del valore di un prodotto; 34) «distruzione»: il danneggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto come rifiuto, tranne se il disfarsene è inteso esclusivamente a consegnare il prodotto di cui ci si è disfatti a fini di preparazione per il riutilizzo, comprese le operazioni di ricondizionamento o rifabbricazione; 35) «cliente»: la persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto per uso proprio personale, agendo o meno per fini che esulano dalla sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; 36) «prodotto di consumo»: il prodotto, esclusi componenti e prodotti intermedi, destinato principalmente al consumatore; 37) «prodotto di consumo invenduto»: il prodotto di consumo che non è stato venduto, compresi surplus, scorte in eccesso e rimanenze, e i prodotti restituiti dal consumatore in virtù del diritto di recesso conformemente all' della direttiva 2011/83/UE o, se del caso, durante un eventuale periodo di recesso più lungo accordato dal commerciante; 38) «misura di autoregolamentazione»: l'accordo volontario o il codice di condotta sottoscritto spontaneamente da operatori economici, cui spetta la relativa attuazione; 39) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 40) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione; 41) «messa in servizio»: il primo uso nell'Unione di un prodotto ai fini previsti; 42) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica il prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; 43) «mandatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto del fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento; 44) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo; 45) «distributore»: la persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato; 46) «operatore economico»: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il rivenditore e il fornitore di servizi di logistica; 47) «operatore indipendente»: la persona fisica o giuridica che è indipendente dal fabbricante e che partecipa direttamente o indirettamente al ricondizionamento, alla riparazione, alla manutenzione o al cambio di destinazione di un prodotto, e comprende gestori di rifiuti, professionisti del ricondizionamento, riparatori, fabbricanti o distributori di apparecchiature di riparazione, utensili o pezzi di ricambio, nonché gli editori di informazioni tecniche, gli operatori che offrono servizi di ispezione e di prova e gli operatori che offrono formazione a installatori, fabbricanti e riparatori di apparecchiature; 48) «riparatore professionista»: la persona fisica o giuridica che fornisce servizi di riparazione o manutenzione professionale di un prodotto, indipendentemente dal fatto che operi all'interno del sistema di distribuzione del fabbricante o in modo indipendente; 49) «specifica tecnica»: il documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, processo o servizio deve soddisfare; 50) «marcatura CE»: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l'apposizione; 51) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di progettazione ecocompatibile definiti nei pertinenti atti delegati adottati a norma dell'; 52) «organismo di valutazione della conformità»: l'organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 53) «organismo notificato»: l'organismo di valutazione della conformità notificato conformemente al capo IX; 54) «fornitore di un mercato online»: il fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori economici per la vendita di prodotti coperti dagli atti delegati adottati a norma dell'; 55) «rivenditore»: il distributore o ogni altra persona fisica o giuridica che offre prodotti in vendita, noleggio o vendita rateale, o che espone prodotti agli utilizzatori finali nel corso di un'attività commerciale, anche mediante la vendita a distanza; la presente definizione include altresì qualsiasi persona fisica o giuridica che metta in servizio un prodotto nel corso di un'attività commerciale; 56) «vendita a distanza»: l'offerta di prodotti per vendita, noleggio o vendita a rate, online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, in cui il potenziale cliente non ha fisicamente accesso al prodotto; 57) «prodotto che presenta un rischio»: il prodotto che, non rispettando un requisito di progettazione ecocompatibile definito nel presente regolamento o a norma dello stesso, diverso da quelli elencati all', paragrafo 1, potrebbe avere ripercussioni negative sull'ambiente o su altri interessi pubblici tutelati da tale requisito; 58) «prodotto che presenta un rischio grave»: il prodotto che presenta un rischio per il quale, sulla base di una valutazione, si considera che il grado di non conformità o il danno associato richieda un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti della non conformità non sono immediati. Si applicano le definizioni di «PMI», «piccola impresa» e «microimpresa» di cui all'allegato I, , paragrafi 1, 2 e 3, rispettivamente, della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (58). Si applicano le definizioni di «sostanza» e «miscela» di cui all', punti 1) e 2), rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Si applicano le definizioni di «accreditamento» e «organismo nazionale di accreditamento» di cui all', punti 10) e 11), rispettivamente, del regolamento (CE) n. 765/2008. Si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuto pericoloso», «riutilizzo», «recupero», «preparazione per il riutilizzo» e «riciclaggio» di cui all', punti 1), 2), 13), 15), 16) e 17), rispettivamente, della direttiva 2008/98/CE. Si applica la definizione di «norma armonizzata» di cui all', punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012. Si applicano le definizioni di «amministrazioni aggiudicatrici» di cui all', punto 1), della direttiva 2014/24/UE e di «enti aggiudicatori» di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE. Per «appalti pubblici» si intendono gli appalti rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive 2014/24/EU e 2014/25/EU. Si applica la definizione di «trattamento» di cui all’, punto 2), del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio (59). Si applica la definizione di «consumatore» di cui all', punto 2), della direttiva (UE) 2019/771. Si applicano le definizioni di «vigilanza del mercato», «autorità di vigilanza del mercato», «fornitore di servizi di logistica», «interfaccia online», «misura correttiva», «utilizzatore finale», «richiamo», «ritiro», «autorità doganali» e «immissione in libera pratica» di cui all', punti 3), 4), 11), 15), 16), 21), 22), 23), 24) e 25), rispettivamente, del regolamento (UE) 2019/1020.
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