Art. 18
Definizione delle priorità e pianificazione
In vigore dal 13 giu 2024
Definizione delle priorità e pianificazione
1. Nel definire l'ordine di priorità dei prodotti che devono essere oggetto di requisiti di progettazione ecocompatibile, la Commissione analizza il potenziale contributo di tali prodotti al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, ambiente ed efficienza energetica, tenendo conto dei criteri seguenti:
a)
la possibilità di migliorare gli aspetti del prodotto senza comportare costi sproporzionati, considerando in particolare:
i)
l'assenza o l'insufficienza di norme dell'Unione, o l'incapacità delle forze di mercato o delle misure di autoregolamentazione di conseguire l'obiettivo in modo adeguato; e
ii)
la disparità di prestazione dei prodotti disponibili sul mercato che hanno funzionalità equivalenti per quanto riguarda gli aspetti del prodotto;
b)
il volume delle vendite e degli scambi di tali prodotti all'interno dell'Unione;
c)
la distribuzione lungo la catena del valore degli impatti climatici e ambientali, del consumo energetico, dell'uso delle risorse e della produzione di rifiuti relativi a tali prodotti;
d)
la necessità di riesaminare e adattare periodicamente gli atti delegati adottati a norma dell' alla luce degli sviluppi tecnologici e di mercato.
La Commissione si adopera inoltre per valutare il potenziale contributo di tali prodotti al funzionamento del mercato interno e alla resilienza economica dell'Unione.
2. Nel definire l'ordine di priorità degli aspetti che devono essere oggetto di requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali, la Commissione tiene conto dei benefici dell'inclusione di un'ampia gamma di prodotti e di gruppi di prodotti nello stesso atto delegato ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
3. La Commissione adotta un piano di lavoro e lo rende pubblico, unitamente ai pertinenti documenti preparatori («piano di lavoro»). Il piano di lavoro stabilisce un elenco di gruppi di prodotti che devono avere la priorità nella definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile, così come il calendario stimato per la loro definizione. L'elenco include gli aspetti del prodotto e i gruppi di prodotti che devono essere considerati prioritari nella definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile orizzontali, nonché gli eventuali prodotti di consumo invenduti in relazione ai quali deve essere presa in considerazione l'introduzione di un divieto di distruzione da parte degli operatori economici, sulla base delle informazioni consolidate fornite a norma dell' e di qualsiasi altro elemento di prova disponibile.
La Commissione prende in considerazione in particolare l'inclusione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche quando individua per la prima volta gli eventuali prodotti in relazione ai quali intende introdurre un divieto di distruzione da parte degli operatori economici.
Il piano di lavoro ha una durata di almeno tre anni ed è aggiornato periodicamente.
Nell'adottare o aggiornare il piano di lavoro, la Commissione tiene conto dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo un progetto del piano di lavoro prima dell’adozione del piano di lavoro.
5. Nel primo piano di lavoro, che è adottato entro il 19 aprile 2025, la Commissione dà priorità ai seguenti gruppi di prodotti:
a)
ferro e acciaio;
b)
alluminio;
c)
prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature;
d)
mobilio, compresi i materassi;
e)
pneumatici;
f)
detergenti;
g)
vernici;
h)
lubrificanti;
i)
sostanze chimiche;
j)
prodotti connessi all'energia per i quali devono essere definiti per la prima volta requisiti di progettazione ecocompatibile o per i quali le misure esistenti adottate a norma della direttiva 2009/125/CE devono essere riesaminate nel quadro del presente regolamento; e
k)
prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici.
Se uno dei gruppi di prodotti di cui al primo comma non è incluso nel primo piano di lavoro o se sono inclusi altri gruppi di prodotti, la Commissione giustifica la propria decisione in tale piano di lavoro.
6. In caso di assenza di requisiti di prestazione e obblighi di informazione adeguati in merito all'impronta ambientale e all'impronta di carbonio del cemento a norma del regolamento sui prodotti da costruzione, la Commissione elabora requisiti di progettazione ecocompatibile per il cemento in un atto delegato adottato a norma dell' non prima del 31 dicembre 2028 e non oltre il 1o gennaio 2030.
7. La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio circa i progressi compiuti nell'attuazione del piano di lavoro.
Storico versioni
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