Art. 13 · Registro dei passaporti digitali di prodotto

Art. 13

Registro dei passaporti digitali di prodotto

In vigore dal 13 giu 2024
Registro dei passaporti digitali di prodotto 1.   Entro il 19 luglio 2026, la Commissione istituisce un registro digitale («registro») in cui sono conservati in modo sicuro almeno gli identificativi univoci. Nel caso di prodotti destinati a essere vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica», il registro conserva il codice della merce. Il registro conserva gli identificativi univoci per le batterie di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio (61). La Commissione gestisce il registro e assicura che le informazioni ivi conservate siano trattate in modo sicuro e nel rispetto del diritto dell’Unione, comprese le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. 2.   Negli atti delegati adottati a norma dell’ la Commissione specifica qualsiasi altro dato che, oltre a essere incluso nel passaporto digitale di prodotto, debba essere conservato nel registro, tenendo conto almeno dei criteri seguenti: a) la necessità di consentire la verifica dell’autenticità del passaporto digitale di prodotto; b) la pertinenza delle informazioni ai fini del miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei controlli di vigilanza del mercato e dei controlli doganali; c) la necessità di evitare un onere amministrativo sproporzionato a carico degli operatori economici e delle autorità doganali. 3.   In relazione alla responsabilità di istituire e gestire il registro e al trattamento dei dati personali che potrebbe derivare da tale attività, la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell’, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725. 4.   L'operatore economico che immette il prodotto sul mercato o che lo mette in servizio carica nel registro i dati di cui ai paragrafi 1 e 2. 5.   Al momento del caricamento nel registro, da parte dell'operatore economico, dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, il registro comunica automaticamente a tale operatore economico un identificativo univoco di registrazione associato agli identificativi univoci caricati nel registro per un prodotto specifico in conformità del paragrafo 4. Tale comunicazione da parte del registro non è considerata prova della conformità al presente regolamento o ad altro diritto dell’Unione. La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le modalità di attuazione del registro, compresa la comunicazione dell’identificativo univoco di registrazione di cui al primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3. 6.   La Commissione, le autorità nazionali competenti e le autorità doganali hanno accesso al registro ai fini dello svolgimento delle funzioni loro assegnate in applicazione del diritto dell’Unione.
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