Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 13 giu 2024
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti per fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e per ridurre l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale complessive dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita, nonché al fine di assicurare la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno.
Il presente regolamento istituisce altresì un passaporto digitale di prodotto, dispone la definizione di requisiti obbligatori per gli appalti pubblici verdi e stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti intermedi. Non si applica tuttavia:
a)
agli alimenti quali definiti all' del regolamento (CE) n. 178/2002;
b)
al mangime quale definito all', punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002;
c)
ai medicinali quali definiti all', punto 2), della direttiva 2001/83/CE;
d)
ai medicinali veterinari quali definiti all', punto 1), del regolamento (UE) 2019/6;
e)
alle piante, agli animali e ai microrganismi, vivi;
f)
ai prodotti di origine umana;
g)
ai prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;
h)
ai veicoli di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013, all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 e all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, in relazione agli aspetti del prodotto per i quali sono definiti requisiti nell'ambito di atti legislativi settoriali dell'Unione applicabili a tali veicoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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