Art. 8
Accelerazione dell'attuazione
In vigore dal 13 giu 2024
Accelerazione dell'attuazione
Gli Stati membri forniscono sostegno amministrativo ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ubicati nel loro territorio al fine di agevolarne l'attuazione tempestiva ed efficace e prestando particolare attenzione alle PMI coinvolte nei progetti, fornendo altresì:
a)
assistenza relativamente al rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili;
b)
assistenza ai promotori dei progetti per informare il pubblico, al fine di promuovere ulteriormente l'accettazione dei progetti da parte del pubblico stesso;
c)
assistenza ai promotori dei progetti durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per le PMI.
Storico versioni
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