Art. 5 · Parametri di riferimento

Art. 5

Parametri di riferimento

In vigore dal 13 giu 2024
Parametri di riferimento 1.   La Commissione e gli Stati membri sostengono i progetti di produzione a zero emissioni nette conformemente al presente capo al fine di garantire la riduzione delle dipendenze strategiche nell'Unione delle tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento attraverso il conseguimento di una capacità di produzione per tali tecnologie corrispondente a: a) un parametro di riferimento pari ad almeno il 40 % del fabbisogno annuo dell'Unione per quanto riguarda la diffusione delle pertinenti tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030; b) un aumento della quota dell'Unione per quanto riguarda le tecnologie pertinenti al fine di raggiungere il 15 % della produzione mondiale entro il 2040 sulla base del monitoraggio a norma dell', tranne nei casi in cui l'aumento della capacità di produzione dell'Unione sarebbe notevolmente superiore al fabbisogno dell'Unione per quanto riguarda la diffusione delle pertinenti tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2040.
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