Art. 46
Valutazione
In vigore dal 13 giu 2024
Valutazione
1. Entro il 30 giugno 2028 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione sulle sue principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 esamina:
a)
se gli obiettivi di cui all' del presente regolamento, in particolare il contributo al funzionamento del mercato interno, sono stati conseguiti, gli effetti del presente regolamento sugli utenti commerciali, in particolare le PMI, e sugli utenti finali, nonché gli obiettivi del Green Deal europeo;
b)
se il presente regolamento sia adatto allo scopo oltre il 2030 e al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica a più lungo termine per il 2050 di cui all', tenendo conto, tra l'altro, della possibilità di includere nel presente regolamento altre tecnologie in grado di svolgere un ruolo rilevante ai fini del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050;
c)
se siano necessari parametri di riferimento per tecnologie specifiche al fine di conseguire la sicurezza dell'approvvigionamento di tali tecnologie per l'Unione.
3. La valutazione tiene conto di quanto segue:
a)
i risultati del processo di monitoraggio di cui all';
b)
le esigenze tecnologiche che emergono dagli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima, compreso il piano strategico per le tecnologie energetiche, tenendo conto della più recente relazione sullo stato dell'Unione dell'energia.
4. Entro lo stesso periodo indicato al paragrafo 1 del presente articolo, nonché dopo ogni rinnovo o aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima e previa consultazione della piattaforma, la Commissione valuta la necessità di ampliare l'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette di cui all', e se del caso presenta una proposta in merito.
5. Le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono e che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.
6. Laddove, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione concluda che, con tutta probabilità, l'Unione non è in grado di raggiungere gli obiettivi di cui all', paragrafo 1, essa valuta, previa consultazione della piattaforma, la fattibilità e la proporzionalità di una proposta di misure per garantire il conseguimento di tali obiettivi.
7. Entro il 30 marzo 2025, la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell’ per modificare l'allegato sulla base dell'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette di cui all', al fine di individuare le sottocategorie nell'ambito delle tecnologie a zero emissioni nette e l'elenco dei componenti specifici utilizzati per tali tecnologie. Tale atto delegato, così come gli eventuali ulteriori atti delegati di modifica dell'allegato X, si basa su una valutazione esaustiva volta a individuare specifici componenti essenziali che possono ragionevolmente essere considerati principalmente utilizzati per tecnologie a zero emissioni nette. Tale valutazione si basa su un'analisi metodologica delle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette, tenendo conto, in particolare, della disponibilità sul mercato dei componenti, del livello di dettaglio adeguato e degli sviluppi tecnologici. La Commissione può riesaminare tale atto delegato sulla base di detta valutazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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