Art. 43
Delega di potere
In vigore dal 13 giu 2024
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare le modalità con cui gli accordi tra i soggetti di cui all', paragrafo 1, e gli investimenti in capacità di stoccaggio detenuta da terzi sono presi in considerazione al fine di apportare il contributo individuale di cui all', paragrafo 5, e per definire il contenuto delle relazioni di cui all', paragrafo 6.
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