Art. 43 · Delega di potere

Art. 43

Delega di potere

In vigore dal 13 giu 2024
Delega di potere Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare le modalità con cui gli accordi tra i soggetti di cui all', paragrafo 1, e gli investimenti in capacità di stoccaggio detenuta da terzi sono presi in considerazione al fine di apportare il contributo individuale di cui all', paragrafo 5, e per definire il contenuto delle relazioni di cui all', paragrafo 6.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1735:oj#art-43