Art. 42
Monitoraggio
In vigore dal 13 giu 2024
Monitoraggio
1. La Commissione assicura un monitoraggio costante di quanto segue:
a)
i progressi dell'Unione rispetto ai suoi obiettivi di cui all', in particolare i rischi di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette che comporterebbero una distorsione della concorrenza o la frammentazione del mercato interno, e il relativo impatto del presente regolamento;
b)
i progressi dell'Unione per quanto riguarda il rispetto dei parametri di riferimento di cui all', tenendo conto dei vincoli e delle opportunità sul mercato mondiale;
c)
il valore o il volume delle importazioni nel suo territorio e delle esportazioni al di fuori del territorio dell'Unione di tecnologie a zero emissioni nette;
d)
i progressi compiuti rispetto all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 di cui all' e alla relativa infrastruttura di trasporto di CO2 nonché alle relative attività di cattura di CO2.
2. Gli Stati membri e le autorità nazionali da essi designate a tal fine raccolgono e forniscono i dati e gli altri elementi di prova necessari a norma del paragrafo 1.
In particolare, raccolgono, almeno ogni tre anni dati riguardanti:
a)
gli ostacoli agli scambi di tecnologie a zero emissioni nette o di beni che utilizzano tecnologie a zero emissioni nette nel mercato interno e le loro potenziali cause, tra cui perturbazioni della catena di approvvigionamento globale;
b)
gli sviluppi delle tecnologie a zero emissioni nette e le tendenze del mercato, come pure i prezzi di mercato delle rispettive tecnologie a zero emissioni nette, comprese informazioni sulle aste (frequenza, prezzi di aggiudicazione e volume) pertinenti ai fini del capo IV;
c)
la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e attività correlate, compresi dati sull'occupazione e sulle competenze;
d)
il numero di PMI che partecipano a progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;
e)
le seguenti informazioni relative alle procedure di rilascio delle autorizzazioni per tecnologia a zero emissioni nette:
i)
il numero di procedure di rilascio delle autorizzazioni avviate, il numero di domande respinte e il numero di decisioni globali adottate, specificando se il progetto è stato approvato o respinto;
ii)
la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni in cui è stata adottata una decisione globale, compresa la durata delle proroghe dei termini;
iii)
informazioni sulle risorse assegnate al funzionamento dei punti di contatto unici;
f)
il numero e la natura degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette;
g)
la quantità di CO2 immagazzinata permanentemente nel sottosuolo conformemente alla direttiva 2009/31/CE.
3. Se non sono già inclusi nei piani nazionali per l'energia e il clima, ovvero se non corrispondono a essi, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione contenente i dati di cui al paragrafo 2 entro il 15 marzo 2027 e successivamente ogni tre anni.
4. L'obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo non si applica se gli Stati membri ritengono che ciò sia contrario agli interessi essenziali della propria sicurezza a norma dell'articolo 346 TFUE.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione, al fine di fornire un modello per le relazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all’, paragrafo 2.
6. Sulla base delle relazioni presentate a norma del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione assicura un monitoraggio dei progressi dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e pubblica le correlate raccomandazioni nell'ambito delle relazioni annuali sulla competitività delle tecnologie energetiche pulite a norma dell', paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1999. Le raccomandazioni, inoltre, valutano se tutte le tecnologie a zero emissioni nette necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all' del presente regolamento sono incluse nel presente regolamento.
7. Sulla base dei progetti di domanda di autorizzazione presentati a norma dell' della direttiva 2009/31/CE e delle relazioni presentate a norma dell', paragrafo 2, e dell', paragrafi 4 e 6, del presente regolamento, la Commissione monitora i progressi compiuti nel conseguimento dell'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito.
8. La Commissione informa la piattaforma delle sue conclusioni in relazione al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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