Art. 41
Piani nazionali per l'energia e il clima
In vigore dal 13 giu 2024
Piani nazionali per l'energia e il clima
Gli Stati membri tengono conto del presente regolamento nella preparazione dei piani nazionali per l'energia e il clima, in particolare per quanto riguarda la dimensione «ricerca, innovazione e competitività» dell'Unione dell'energia, rispecchiando le priorità della strategia dell'Unione dell'energia e del piano strategico per le tecnologie energetiche, e nella presentazione delle loro relazioni intermedie biennali a norma dell' del regolamento (UE) 2018/1999.
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