Art. 40
Gruppo consultivo scientifico sull'onere normativo delle tecnologie a zero emissioni nette
In vigore dal 13 giu 2024
Gruppo consultivo scientifico sull'onere normativo delle tecnologie a zero emissioni nette
1. È istituito un gruppo consultivo scientifico sull'onere normativo delle tecnologie a zero emissioni nette («gruppo consultivo scientifico»).
2. Il gruppo consultivo scientifico è composto di almeno sette esperti scientifici ad alto livello in una vasta gamma di discipline pertinenti. I membri del gruppo consultivo scientifico soddisfano i criteri stabiliti al paragrafo 4.
3. Non più di due membri del gruppo consultivo scientifico hanno la cittadinanza dello stesso Stato membro. I membri del gruppo consultivo scientifico offrono tutte le garanzie di indipendenza.
4. I membri del gruppo consultivo scientifico sono nominati per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, in seguito a una procedura di selezione aperta, equa e trasparente. La selezione dei membri si basa sui criteri seguenti:
a)
eccellenza scientifica;
b)
esperienza nello svolgimento di valutazioni scientifiche e nel fornire consulenza scientifica nei rispettivi settori di competenza;
c)
esperienza nell'ambito della pubblica amministrazione o in altri settori pertinenti per i compiti del gruppo consultivo scientifico;
d)
esperienza professionale in un ambiente interdisciplinare in un contesto internazionale.
5. I membri del gruppo consultivo scientifico sono nominati a titolo personale e forniscono il loro parere in maniera indipendente dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione. Il gruppo consultivo scientifico elegge il presidente fra i suoi membri per un periodo di quattro anni. Esso adotta il proprio regolamento interno.
6. Nell'esercizio delle sue attività, il gruppo consultivo scientifico agisce esclusivamente a titolo consultivo e non pregiudica il diritto di iniziativa della Commissione, l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» e le funzioni di controllo — compreso il controllo della qualità — da parte della Commissione in seno al comitato per il controllo normativo.
7. Il gruppo consultivo scientifico sostiene, conformemente al paragrafo 6, il lavoro della Commissione, del Parlamento europeo e degli Stati membri, agendo nel contempo in maniera indipendente nello svolgimento dei propri compiti fornendo relazioni consultive circa l'impatto e l'onere normativi del diritto dell'Unione sulle attività industriali nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Al fine di fornire una consulenza coerente, il gruppo consultivo scientifico valuta gli impatti e gli oneri normativi sulle attività industriali nell'ambito di applicazione del presente regolamento, avvalendosi di una metodologia basata su dati scientifici e, se del caso, tenendo conto degli strumenti per legiferare meglio.
8. La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del gruppo consultivo scientifico.
9. Il gruppo consultivo scientifico procede a un periodico scambio di opinioni con la piattaforma in merito ai suoi lavori.
Storico versioni
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