Art. 26
Aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili
In vigore dal 13 giu 2024
Aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili
1. Per le tecnologie elencate all', paragrafo 1, lettere da a) a j), che sono tecnologie delle energie rinnovabili, gli Stati membri, nel definire le aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, includono:
a)
criteri di preselezione relativi a:
i)
la condotta responsabile d'impresa;
ii)
la cibersicurezza e la sicurezza dei dati; nonché
iii)
la capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti;
b)
criteri di preselezioni o criteri di aggiudicazione volti a valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità e alla resilienza di cui al paragrafo 2.
Il presente paragrafo non pregiudica l' della direttiva (UE) 2018/2001, gli articoli 107 e 108 TFUE, né gli obblighi internazionali dell'Unione.
2. Il contributo delle aste alla sostenibilità e alla resilienza si basa sui criteri di cui al presente paragrafo. Tali criteri sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
Le aste contribuiscono alla resilienza, tenendo conto della percentuale di tecnologie a zero emissioni nette o dei loro principali componenti specifici originari di un paese terzo che rappresenta oltre il 50 % dell'approvvigionamento di tale specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti specifici all'interno dell'Unione.
Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, il paese di origine è determinato in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (56).
Le aste contribuiscono anche al conseguimento di almeno uno dei seguenti obbiettivi:
a)
una sostenibilità ambientale maggiore rispetto alle prescrizioni minime previste dal diritto applicabile;
b)
l’innovazione, fornendo soluzioni completamente nuove o migliorando soluzioni all'avanguardia comparabili;
c)
l'integrazione del sistema energetico.
Il presente paragrafo non preclude il ricorso, da parte degli Stati membri, a criteri aggiuntivi diversi dal prezzo oltre a quelli elencati al presente paragrafo.
3. Entro il 30 marzo 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione che specificherà ulteriormente i criteri di preselezione e di aggiudicazione di cui al paragrafo 1.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
4. Gli Stati membri attribuiscono a ciascuno dei criteri di valutazione del contributo dell'asta alla sostenibilità e alla resilienza, se applicati come criteri di aggiudicazione, una ponderazione minima del 5 % e una ponderazione combinata tra il 15 % e il 30 % dei criteri di aggiudicazione. Ciò non pregiudica la possibilità di attribuire una ponderazione più elevata ai criteri di cui al paragrafo 2, quarto comma, in linea con eventuali limiti applicabili ai criteri diversi dal prezzo stabiliti ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.
5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le considerazioni relative ai criteri di preselezione e di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 qualora, applicando tali criteri, si troverebbero a sostenere costi sproporzionati. Gli Stati membri possono presumere che le differenze di costo stimate superiori al 15 % per asta, sulla base di dati oggettivi e verificabili, siano sproporzionate.
6. Gli Stati membri, se del caso, adottano misure volte a massimizzare il tasso di esecuzione dei progetti attraverso incentivi adeguati, ad esempio applicando un'indicizzazione dei prezzi. Gli Stati membri possono valutare gli effetti delle offerte negative sulla velocità e sulla portata della diffusione.
7. I paragrafi da 1 a 4 si applicano almeno al 30 % del volume messo all'asta annualmente per Stato membro o, in alternativa, ad almeno 6 gigawatt all'anno per Stato membro.
8. Entro il 31 dicembre 2027 e successivamente ogni due anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell'applicazione dei criteri di resilienza e sostenibilità per le aste in materia di diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e del loro effetto sull'accelerazione della diffusione delle tecnologie delle energie rinnovabili. In particolare, la Commissione valuta l'impatto dei criteri di resilienza e sostenibilità sui seguenti aspetti:
a)
lo sviluppo della produzione annuale dell'Unione di tecnologie delle energie rinnovabili;
b)
la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, inclusi il loro impatto finanziario e il loro impatto sulla velocità di diffusione, tenendo conto nel contempo anche della praticabilità, ivi compresi gli oneri amministrativi, e della chiarezza del sistema per i promotori dei progetti e l'amministrazione nazionale, sulla base dei dati disponibili.
Nel quadro di tale valutazione, la Commissione consulta esperti degli Stati membri nel settore delle aste.
9. Se la valutazione di cui al paragrafo 8 è positiva, in particolare se l'applicazione dei criteri di resilienza e sostenibilità non ha ostacolato in modo significativo la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, la Commissione presenta, se del caso, una proposta di modifica del paragrafo 7 per determinare le quote del volume messo all'asta annualmente per Stato membro o il volume assoluto cui si applicano i paragrafi da 1 a 5, segnatamente al fine di aumentare tali volumi, e per adeguare la soglia delle differenze di costo stimate di cui al paragrafo 5.
10. Ai fini del calcolo dei volumi messi all'asta annualmente per Stato membro, si possono escludere le aste relative a impianti la cui dimensione massima del progetto è di 10 MW. Per le aste relative a una specifica tecnologia cui si applicano i paragrafi da 1 a 5 e che hanno successivamente registrato una scarsa adesione, la quota del volume d'asta che ha registrato una scarsa adesione può essere esclusa dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 5.
11. Per facilitare l'attuazione da parte di tutti gli Stati membri, in particolare di quelli con un basso volume di aste, gli Stati membri che non hanno indetto più di due aste all'anno nei due anni precedenti possono calcolare la quota delle aste cui si applicano i paragrafi da 1 a 5 su tale periodo di due anni.
Storico versioni
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