Art. 21 · Trasparenza dei dati sulla capacità di stoccaggio di CO2

Art. 21

Trasparenza dei dati sulla capacità di stoccaggio di CO2

In vigore dal 13 giu 2024
Trasparenza dei dati sulla capacità di stoccaggio di CO2 1.   Entro il 30 dicembre 2024, gli Stati membri: a) mettono a disposizione del pubblico dati su tutte le zone del loro territorio in cui potrebbero essere autorizzati siti di stoccaggio di CO2, compresi gli acquiferi salini, fatti salvi i requisiti riguardanti la tutela delle informazioni riservate; b) obbligano i soggetti che sono o sono stati titolari di un'autorizzazione ai sensi dell', punto 3), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (55) sul loro territorio a mettere a disposizione del pubblico — senza garanzia di affidabilità — i dati geologici relativi ai siti di produzione che sono stati disattivati o la cui disattivazione è stata notificata all'autorità competente e, ove disponibili, le valutazioni economiche dei rispettivi costi per consentire l'iniezione di CO2, a meno che il soggetto abbia richiesto una licenza di esplorazione in conformità della direttiva 2009/31/CE, compresi i dati riguardanti: i) l'idoneità del sito per l'iniezione e lo stoccaggio di CO2 in modo sostenibile, sicuro e permanente; ii) la disponibilità o la necessità di infrastrutture e modi di trasporto idonei per il trasporto sicuro di CO2 al sito. Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, i dati comprendono almeno le informazioni richieste nelle comunicazioni della Commissione sugli orientamenti destinati agli Stati membri per quanto concerne i piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 e i relativi aggiornamenti presentati a norma dell' (piani nazionali per l'energia e il clima). 2.   Entro il 30 dicembre 2024 e successivamente ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione che viene resa pubblica e che, fatti salvi i requisiti riguardanti la tutela delle informazioni riservate, descrive: a) una mappatura dei progetti di cattura di CO2 in corso sul suo territorio o in cooperazione con altri Stati membri e una stima del fabbisogno corrispondente in termini di capacità di iniezione e stoccaggio, e di trasporto di CO2; b) una mappatura dei progetti di stoccaggio di CO2 e trasporto di CO2 in corso nel suo territorio, compreso lo stato delle autorizzazioni a norma della direttiva 2009/31/CE, le date previste per la decisione finale di investimento e l'entrata in funzione; c) le misure nazionali di sostegno che sono state o saranno adottate per promuovere i progetti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, nonché le misure relative al trasporto transfrontaliero di CO2; d) la strategia nazionale e gli obiettivi che saranno e sono stati fissati per la cattura di CO2 entro il 2030, se del caso; e) la cooperazione bilaterale e regionale che agevola il trasporto transfrontaliero di CO2, comprese le relative implicazioni per l'accesso, da parte dei soggetti coinvolti nella cattura di CO2, a mezzi sicuri e non discriminatori per il trasporto di CO2; f) i progetti di trasporto di CO2 in corso e una stima della capacità dei progetti di trasporto di CO2 necessaria in futuro per soddisfare la corrispondente capacità di cattura e stoccaggio. 3.   Laddove, sulla base della relazione di cui al paragrafo 2, risulti che non vi siano progetti di stoccaggio di CO2 in corso nel loro territorio, gli Stati membri comunicano i piani volti ad agevolare la decarbonizzazione dei settori industriali. Se applicabile, questo include il trasporto transfrontaliero di CO2 verso i siti di stoccaggio situati in altri Stati membri nonché progetti di utilizzo di CO2.
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