Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 13 giu 2024
Ambito di applicazione 1.   Ad eccezione degli del presente regolamento, che si applicano alle tecnologie innovative a zero emissioni nette e ad altre tecnologie innovative, il presente regolamento si applica alle tecnologie a zero emissioni nette. Le materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1252 sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. 2.   Nel caso di impianti di produzione integrati riguardanti la produzione di materiali che rientrano nell'ambito di applicazione sia del regolamento (UE) 2024/1252 sia del presente regolamento, è il prodotto finale degli impianti a determinare quale regolamento si applichi. 3.   Ad eccezione degli , il presente regolamento si applica ai progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica che fanno parte della catena di approvvigionamento di una tecnologia a zero emissioni nette e che riducono in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO2 equivalente dei processi industriali in misura fattibile dal punto di vista tecnico.
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