Art. 17 · Distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette

Art. 17

Distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette

In vigore dal 13 giu 2024
Distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette 1.   Gli Stati membri possono decidere di designare distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette («distretti») come zone specifiche per accelerare le attività industriali a zero emissioni nette, in particolare per accelerare l'attuazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette o i raggruppamenti degli stessi, ovvero per testare tecnologie innovative a zero emissioni nette. Gli obiettivi dei distretti sono la creazione di raggruppamenti di attività industriali a zero emissioni nette e l'ulteriore razionalizzazione delle procedure amministrative. 2.   La decisione di cui al paragrafo 1: a) definisce un chiaro ambito geografico e tecnologico per i distretti; b) tiene conto delle zone che comprendono superfici artificiali ed edificate, siti industriali e aree dismesse; c) è oggetto di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, di una valutazione ai sensi dell', paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE; nella misura del possibile, i risultati di tali valutazioni facilitano la preparazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento ed evitare la duplicazione delle valutazioni; la presente disposizione non pregiudica l'osservanza, da parte dei singoli progetti, della normativa ambientale dell'Unione applicabile; d) garantisce sinergie, ove possibile, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, come stabilito dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio (54). 3.   La decisione di uno Stato membro di designare un distretto è accompagnata da un piano che definisce misure nazionali concrete per aumentarne l'attrattiva in quanto sede per le attività produttive, compresi almeno i seguenti regimi di sostegno economico e amministrativo volti a: a) agevolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie nel distretto; b) sostenere gli investimenti privati nel distretto; c) ottenere la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro locale; d) rendere accessibili online le informazioni relative al distretto conformemente all'. 4.   Gli investimenti pubblici destinati alla creazione dei distretti, alla realizzazione di infrastrutture adeguate per gli stessi, alla conversione delle aree dismesse e allo sviluppo di competenze adeguate nel bacino della forza lavoro locale possono beneficiare, se del caso, dei tassi massimi di cofinanziamento di cui ai regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056 e (UE) 2021/1057.
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