Art. 15
Status prioritario dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette
In vigore dal 13 giu 2024
Status prioritario dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette
1. I promotori di progetti e tutte le autorità interessate provvedono affinché le pertinenti procedure relative ai progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette si svolgano nel modo più rapido possibile, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.
2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione, se un progetto è riconosciuto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri concedono a tale progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette lo status di massima rilevanza nazionale possibile, ove il diritto nazionale preveda tale status, e detto progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette riceve un congruo trattamento nell'ambito delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le procedure relative alle valutazioni ambientali e, se i dati sono disponibili, le procedure di pianificazione territoriale.
3. Si considera che i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione e sono pertanto di interesse pubblico. Per quanto riguarda gli obblighi o gli impatti ambientali di cui all', paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, all', paragrafo 4, e all', paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, di cui agli atti legislativi dell’Unione sul ripristino della natura, i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione sono considerati d'interesse pubblico e possono essere considerati d'interesse pubblico prevalente e negli interessi della salute e della sicurezza pubblica, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in detti atti.
4. Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi e i rimedi giurisdizionali relativi a progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali o collegi nazionali, anche per quanto riguarda la mediazione o l'arbitrato, ove previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui il diritto nazionale concernente le procedure di rilascio delle autorizzazioni prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali solitamente applicabili. I promotori dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette partecipano, se del caso, a dette procedure d'urgenza.
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