Art. 13
Criteri di selezione
In vigore dal 13 giu 2024
Criteri di selezione
1. Gli Stati membri riconoscono come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ubicati nell'Unione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all', compresi gli obiettivi dell'Unione in materia di clima o energia, e soddisfano almeno uno dei criteri seguenti:
a)
il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette contribuisce alla resilienza tecnologica e industriale delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione incrementando la capacità di produzione di un componente o di un segmento della catena di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette nei modi seguenti:
i)
aumentando la capacità di produzione di una tecnologia a zero emissioni nette nell'Unione, in relazione alla quale l'Unione dipende per oltre il 50 % da importazioni provenienti da paesi terzi;
ii)
incrementando notevolmente la capacità di produzione apportando un contributo sostanziale agli obiettivi dell'Unione in materia di clima o energia per il 2030; oppure
iii)
aumentando la capacità di produzione o aggiornando la capacità di produzione esistente di una tecnologia a zero emissioni nette nell'Unione, in relazione alla quale la capacità di produzione dell'Unione rappresenta una quota significativa della produzione mondiale e che svolge un ruolo cruciale nella resilienza dell'Unione;
b)
il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ha un chiaro impatto positivo sulla catena di approvvigionamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione o sui settori a valle, fornendo alle industrie europee a zero emissioni nette l'accesso alla migliore tecnologia a zero emissioni nette disponibile o a prodotti fabbricati in un impianto di produzione primo nel suo genere, e soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:
i)
attua misure volte ad attrarre e trattenere la forza lavoro necessaria nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette, a migliorarne il livello delle competenze o a riqualificarla, anche attraverso apprendistati, tirocini, istruzione e formazione continua in stretta collaborazione con le autorità regionali e locali, gli istituti di istruzione e formazione e le parti sociali, sindacati compresi;
ii)
contribuisce alla competitività delle PMI nell'ambito della catena di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette;
c)
il progetto contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima o energia mediante la produzione di tecnologie a zero emissioni nette con pratiche che attuano caratteristiche migliorate di sostenibilità e prestazione ambientale o di circolarità, che includono un'efficienza globale in termini di basse emissioni di carbonio, energia, risorse idriche e materiali e pratiche che riducono in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO2 equivalente.
2. Entro il 1o marzo 2025, la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire orientamenti volti a garantire condizioni uniformi di esecuzione dei criteri di cui al presente articolo. Tali orientamenti includono almeno indicazioni specifiche sui criteri da utilizzare per valutare:
a)
se l'incremento della capacità di produzione riguarda la capacità di produzione di una tecnologia che è prima nel suo genere o la migliore disponibile;
b)
se l'incremento della capacità di produzione può essere considerato significativo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
3. Gli Stati membri riconoscono come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette i progetti di stoccaggio di CO2 che soddisfano tutti i criteri seguenti:
a)
il sito di stoccaggio di CO2 è situato nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);
b)
il progetto di stoccaggio di CO2 contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di cui all';
c)
il progetto di stoccaggio di CO2 è stato oggetto di una domanda di autorizzazione per lo stoccaggio geologico sicuro e permanente di CO2 in conformità della direttiva 2009/31/CE.
È anche riconosciuto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette ogni progetto di cattura di CO2 connesso a un progetto di stoccaggio di CO2 che soddisfa i criteri di cui al primo comma, e ogni progetto relativo alle infrastrutture necessarie al trasporto di CO2 catturata.
4. I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette relativi a una tecnologia a zero emissioni nette e ubicati nelle «regioni meno sviluppate e in transizione» e nei territori che beneficiano del sostegno del Fondo per una transizione giusta e ammissibili ai finanziamenti a titolo delle norme della politica di coesione sono riconosciuti dagli Stati membri, una volta conclusa la procedura di aggiudicazione, come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette a norma dell', paragrafo 3, su richiesta scritta del promotore del progetto e senza che questi debba presentare una domanda formale a norma dell', paragrafo 2.
5. I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ubicati nell'Unione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all', paragrafo 1, e che beneficiano del sostegno del Fondo per l'innovazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE o sono parte integrante di importanti progetti di comune interesse europeo, dei distretti europei dell'idrogeno o della Banca dell'idrogeno, se i finanziamenti sostengono investimenti nelle capacità di produzione, sono riconosciuti dagli Stati membri come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette a norma dell', paragrafo 3, su richiesta per iscritto del promotore del progetto e senza che questi debba presentare una domanda formale a norma dell', paragrafo 2.
6. Se un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette contribuisce a una catena del valore di una tecnologia che uno Stato membro non accetta nell'ambito della struttura generale del proprio approvvigionamento energetico, tale Stato membro può rifiutare di riconoscere tale progetto come progetto strategico. Se vi sono tecnologie a zero emissioni nette per le quali uno Stato membro intende non riconoscere i progetti come progetti strategici, tale Stato membro lo comunica quanto prima e pubblicamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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