Art. 1
Oggetto
In vigore dal 13 giu 2024
Oggetto
1. L'obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro che garantisca l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette, anche incrementando la capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e le relative catene di approvvigionamento per salvaguardarne la resilienza, contribuendo nel contempo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e della neutralità climatica, quale definita nel regolamento (UE) 2021/1119, nell'intento di decarbonizzare l'economia e la società dell'Unione, e contribuendo a creare posti di lavoro di qualità nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, migliorando in tal modo anche la competitività dell'Unione.
2. Per conseguire l'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il presente regolamento stabilisce misure volte a:
a)
ridurre il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento connesse alle tecnologie a zero emissioni nette che potrebbero comportare una distorsione della concorrenza e la frammentazione del mercato interno, in particolare individuando e sostenendo l'incremento della capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento;
b)
istituire un mercato dell'Unione dei servizi di stoccaggio di CO2;
c)
incoraggiare la domanda di tecnologie a zero emissioni nette sostenibili e resilienti mediante procedure di appalto, aste e altre forme di intervento pubblico;
d)
migliorare le competenze attraverso il sostegno delle accademie, salvaguardando e creando in tal modo posti di lavoro di qualità;
e)
sostenere l'innovazione attraverso la creazione di spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, il coordinamento delle attività di ricerca e innovazione tramite il gruppo direttivo del piano strategico per le tecnologie energetiche, nonché attraverso il ricorso ad appalti precommerciali e ad appalti pubblici per soluzioni innovative;
f)
migliorare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento connessi alle tecnologie a zero emissioni nette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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