Art. 1
Sorveglianza di frontiera
In vigore dal 13 giu 2024
Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:
1)
l’ è modificato come segue:
a)
il punto 12 è sostituito dal seguente:
«12.
“sorveglianza di frontiera” la sorveglianza delle frontiere tra valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, comprese le misure preventive, per impedire o individuare l’attraversamento non autorizzato della frontiera o che siano eluse le verifiche di frontiera, contribuire ad accrescere la conoscenza situazionale, contrastare la criminalità transfrontaliera e adottare misure contro le persone entrate illegalmente;»
;
b)
sono aggiunti i punti seguenti:
«27.
“emergenza di sanità pubblica su vasta scala” un’emergenza di sanità pubblica, riconosciuta a livello di Unione dalla Commissione, tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti, in cui una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero potrebbe avere ripercussioni su vasta scala sull’esercizio del diritto alla libera circolazione.
28.
“viaggi essenziali” i viaggi di una persona esentata da restrizioni all’ingresso a norma dell’articolo 21 bis, paragrafo 4 o 5, dettati da funzioni o necessità essenziali, tenuto conto degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri applicabili;
29.
“viaggi non essenziali” i viaggi dettati da finalità diverse dai viaggi essenziali;
30.
“poli di trasporto” aeroporti, porti marittimi o fluviali, stazioni ferroviarie o autostazioni come anche terminali merci.»
;
2)
all’articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Qualora un gran numero di migranti cerchi di attraversare le loro frontiere esterne in modo non autorizzato, in massa e usando la forza, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per preservare la sicurezza e l’ordine pubblico.»
;
3)
all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. In particolare in una situazione di strumentalizzazione dei migranti di cui all’, paragrafo 4, lettera b), prima frase, del regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), gli Stati membri possono chiudere temporaneamente specifici valichi di frontiera notificati a norma del paragrafo 1, secondo comma, o limitarne gli orari di apertura, ove le circostanze lo richiedano.
Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo e al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo sono attuate in modo proporzionato e tengono pienamente conto dei diritti:
a)
dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione;
b)
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (*2) e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell’UE o nazionale, o che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari; e
c)
dei cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale.
(*1) Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj)."
(*2) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).»;"
4)
l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Sorveglianza di frontiera
1. La sorveglianza si prefigge principalmente lo scopo di impedire o individuare l’attraversamento non autorizzato della frontiera, di contribuire ad accrescere la conoscenza situazionale, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di prendere misure contro le persone entrate illegalmente. Essa comporta altresì la realizzazione di analisi dei rischi. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è rintracciata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE.
2. Le guardie di frontiera si servono di tutte le risorse necessarie, ivi comprese unità fisse o mobili per effettuare la sorveglianza di frontiera. La sorveglianza di frontiera viene effettuata in modo da impedire alle persone l’attraversamento non autorizzato della frontiera ai valichi di frontiera o di eludere le verifiche ai valichi di frontiera e da dissuaderle dal farlo, ed è eseguita nel pieno rispetto degli obblighi di cui all’articolo 4.
3. La sorveglianza tra i valichi di frontiera è effettuata da guardie di frontiera in numero e con metodi adatti ai rischi e alle minacce esistenti o previsti. Si avvale di quadri situazionali per essere maggiormente in grado di ridurre la perdita di vite umane dei migranti alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità. Essa comporta cambiamenti frequenti e improvvisi dei periodi di sorveglianza e di altri metodi e tecniche, in modo da individuare o impedire efficacemente l’attraversamento non autorizzato della frontiera.
4. La sorveglianza è effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali. Lo scopo di tale sorveglianza è impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera o rintracciare le persone connesse a un attraversamento non autorizzato della frontiera esterna. La sorveglianza può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, compresi dispositivi elettronici, attrezzature, sistemi di sorveglianza e, se del caso, tutti i tipi di infrastrutture fisse e mobili.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo a modalità di sorveglianza supplementari, comprese norme minime comuni per la sorveglianza di frontiera. Tali norme minime comuni dovrebbero tenere conto del tipo di frontiera, ossia frontiera terrestre, marittima o aerea, del livello di impatto attribuito a ciascuna sezione di frontiera esterna conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e di altri fattori rilevanti, quali le specificità geografiche.
(*3) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).»
"
5)
il capo V è così ridenominato: «Misure specifiche relative alle frontiere esterne»;
6)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 21 bis
Restrizioni temporanee dei viaggi verso l’Unione
1. Il presente articolo si applica alle emergenze di sanità pubblica su vasta scala.
2. Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, può adottare un regolamento di esecuzione che prevede restrizioni temporanee dei viaggi verso gli Stati membri da applicare alle frontiere esterne.
Le restrizioni temporanee di viaggio possono includere restrizioni temporanee all’ingresso negli Stati membri e altre misure temporanee di carattere sanitario che sono necessarie per la tutela della salute pubblica nello spazio senza controllo alle frontiere interne. Tali restrizioni temporanee di carattere sanitario possono comprendere test, quarantena e autoisolamento.
Le restrizioni temporanee di viaggio verso l’Unione sono proporzionate e non discriminatorie. Qualora uno Stato membro adotti restrizioni più rigorose di quelle stabilite nell’atto di esecuzione, tali restrizioni non hanno un impatto negativo sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Le restrizioni temporanee di carattere sanitario nei confronti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione sono sempre conformi alla direttiva 2004/38/CE.
3. Sono esentate dalle restrizioni all’ingresso, a prescindere dallo scopo del viaggio, le categorie di persone seguenti:
a)
beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione;
b)
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell’UE o nazionale, tra cui i beneficiari di protezione internazionale o persone che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari.
4. Le categorie di persone elencate nell’allegato XI, parte A, sono esentate dalle restrizioni all’ingresso.
5. Qualsiasi categoria di persone elencata nell’allegato XI, parte B, è esentata dalle restrizioni all’ingresso ove tale categoria sia inclusa nel regolamento di esecuzione di cui al paragrafo 2.
6. Il regolamento di esecuzione di cui al paragrafo 2 deve, a seconda dei casi:
a)
identificare, ove richiesto dalla natura dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, le categorie di persone che effettuano viaggi essenziali elencate nell’allegato XI, parte B, da esentare dalle restrizioni all’ingresso;
b)
determinare le aree geografiche o i paesi terzi da cui i viaggi possano essere soggetti a restrizioni o esenti da restrizioni e stabilire una procedura per sottoporre a un riesame periodico la situazione di tali aree o paesi e delle restrizioni di viaggio imposte, sulla base di metodologia oggettiva e criteri oggettivi, tra cui in particolare la situazione epidemiologica;
c)
stabilire a quali condizioni i viaggi non essenziali possano essere soggetti a restrizioni o essere esentati da restrizioni, compresa la prova da esibire per l’esenzione e le condizioni relative alla durata e alla natura del soggiorno nelle aree o nei paesi di cui alla lettera b);
d)
fare riferimento a restrizioni minime temporanee di carattere sanitario cui possono essere soggette le persone di cui al paragrafo 3, lettere a) e b);
e)
in deroga ai paragrafi 4 e 5, stabilire a quali condizioni possano essere imposte restrizioni di viaggio alle persone che effettuano viaggi essenziali.
7. Le restrizioni all’ingresso negli Stati membri per le persone che effettuano viaggi essenziali sono imposte solo in via eccezionale, per un periodo di tempo strettamente limitato, fino a quando non sono disponibili informazioni sufficienti sulle emergenze di sanità pubblica su vasta scala di cui al paragrafo 1 o su una nuova variante di tali emergenze e finché il Consiglio, su proposta della Commissione, non avrà individuato e adottato restrizioni alternative di carattere sanitario, necessarie per proteggere la salute pubblica, da applicare a tali persone.»
;
7)
l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
Verifiche all’interno del territorio
L’assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:
a)
l’esercizio delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri da parte delle autorità competenti degli Stati membri nei rispettivi territori, comprese le zone di frontiera interne, in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di detti poteri non sia di effetto equivalente alle verifiche di frontiera. L’esercizio di tali competenze può comprendere, se del caso, l’uso di tecnologie di monitoraggio e sorveglianza generalmente utilizzate nel territorio per far fronte a minacce alla sicurezza pubblica o all’ordine pubblico. L’esercizio da parte delle autorità competenti delle loro competenze non è considerato equivalente, in particolare, all’esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure soddisfano ciascuna delle condizioni seguenti:
i)
non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;
ii)
si basano su informazioni di polizia generali o, se l’obiettivo è contenere il diffondersi di una malattia infettiva, su informazioni della sanità pubblica e sull’esperienza delle autorità competenti quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico e sono volte, in particolare, a:
—
lottare contro la criminalità transfrontaliera;
—
ridurre l’immigrazione irregolare; oppure
—
contenere il diffondersi di una malattia infettiva con potenziale epidemico, quale identificata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
iii)
sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne, ivi compreso nei poli di trasporto o direttamente a bordo dei servizi di trasporto passeggeri e purché siano basate su una valutazione del rischio;
b)
la possibilità per le autorità competenti di uno Stato membro o per i vettori di far eseguire il controllo di sicurezza sulle persone nei poli di trasporto in conformità della legislazione di ciascuno Stato membro, sempreché tale controllo sia eseguito anche sulle persone che viaggiano all’interno di detto Stato membro;
c)
la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti d’identità;
d)
la possibilità per uno Stato membro di prevedere nel diritto nazionale l’obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul suo territorio e l’obbligo per i gestori delle strutture che forniscono alloggio di provvedere che i cittadini di paesi terzi completino e firmino i moduli di registrazione, ad accezione dei coniugi o dei minorenni che li accompagnano o dei membri di un gruppo, ai sensi degli articoli 22 e 45, rispettivamente, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (“convenzione di Schengen”).»
;
8)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 23 bis
Procedura per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne
1. Fatto salvo l’articolo 22, il presente articolo stabilisce la procedura per il trasferimento di un cittadino di paese terzo rintracciato in zone di frontiera di cui all’articolo 23, ove ricorrano le condizioni seguenti:
a)
il cittadino di paese terzo è rintracciato durante i controlli che coinvolgono le autorità competenti di entrambi gli Stati membri nel quadro della cooperazione bilaterale, che può comprendere, in particolare, pattugliamenti congiunti di polizia, a condizione che gli Stati membri abbiano convenuto di ricorrere a tale procedura nell’ambito di tale cooperazione bilaterale; e
b)
sussistono chiare indicazioni, sulla base di informazioni messe immediatamente a disposizione delle autorità che hanno rintracciato il cittadino di paese terzo, tra cui sue dichiarazioni e documenti di identità, viaggio o altri documenti trovati addosso al medesimo, o dei risultati di ricerche svolte nelle pertinenti banche dati nazionali e dell’Unione, che il cittadino di paese terzo sia arrivato direttamente da un altro Stato membro ed è sia accertato che il cittadino di paese terzo non ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato membro in cui è arrivato.
La procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica ai richiedenti quali definiti all’articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) o ai beneficiari quali definiti all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).
In caso di trasferimento di un cittadino di paese terzo che è ritenuto essere un minore dallo Stato membro che provvede al trasferimento, detto Stato membro informa di tale presunzione lo Stato membro ricevente ed entrambi gli Stati membri provvedono affinché siano adottate tutte le misure nell’interesse superiore del minore e conformemente alle rispettive normative nazionali.
2. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, le autorità competenti di uno Stato membro possono decidere, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, di trasferire immediatamente il cittadino di paese terzo interessato nello Stato membro di arrivo, secondo la procedura di cui all’allegato XII.
3. I cittadini di paesi terzi rintracciati nelle zone di frontiera e trasferiti in virtù della procedura di cui al presente articolo hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi avverso il provvedimento di trasferimento sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che provvede al trasferimento. A tali cittadini di paesi terzi è garantito un ricorso effettivo conformemente all’articolo 47 della Carta. A tali cittadini di paesi terzi sono altresì consegnate informazioni scritte da parte dello Stato membro che provvede al trasferimento riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per loro conto a norma della legislazione nazionale in una lingua che capiscono o che è ragionevole supporre possano capire. L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo.
4. Se lo Stato membro che provvede al trasferimento esperisce la procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ricevente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti del caso per accogliere il cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di cui all’allegato XII. Nello Stato membro ricevente si applicano tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 2008/115/CE.
5. Gli Stati membri definiscono modalità pratiche nell’ambito dei rispettivi quadri di cooperazione bilaterale, anche allo scopo, di norma, di evitare il ricorso alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le sezioni delle frontiere interne in cui il controllo di frontiera è stato ripristinato o prorogato.
6. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicati gli accordi o le intese bilaterali esistenti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE.
7. A decorrere dall'11 luglio 2025 e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati registrati a norma dell’allegato XII, parte A, punto 4.
(*4) Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj)."
(*5) Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).»;"
9)
all’articolo 24, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale o prescritti per l’uso delle tecnologie di cui all’articolo 23, lettera a).»
;
10)
l’articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Articolo 25
Quadro generale per il ripristino temporaneo o la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne
1. In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne.
Una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna può considerarsi derivare in particolare da:
a)
attentati o minacce di tipo terroristico, e minacce apportate da forme gravi di criminalità organizzata;
b)
emergenze di sanità pubblica su vasta scala;
c)
una situazione eccezionale caratterizzata da spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra Stati membri, che mette a dura prova le risorse e le capacità complessive di autorità competenti ben preparate e che potrebbe mettere a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne, come dimostrato dall’analisi delle informazioni e da tutti i dati disponibili, anche provenienti dalle agenzie dell’Unione competenti;
d)
eventi internazionali di ampia portata o alto profilo;
2. Il controllo di frontiera alle frontiere interne è comunque e sempre ripristinato solamente come misura di extrema ratio. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave individuata.
Il controllo di frontiera può essere ripristinato o prorogato a norma degli articoli 25 bis e 28 solo se lo Stato membro interessato ha stabilito che la misura è necessaria e proporzionata alla luce dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e, in caso di proroga del controllo, tenendo conto anche della valutazione del rischio di cui all’articolo 26, paragrafo 2. Il controllo di frontiera può essere ripristinato anche a norma dell’articolo 29 alla luce dei criteri di cui all’articolo 30.
3. Se la stessa grave minaccia perdura, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere prorogato conformemente agli articoli 25 bis o 29 oppure, nel caso in cui la minaccia sia connessa a emergenze di sanità pubblica su vasta scala, all’articolo 28.
La stessa grave minaccia è considerata perdurare se la giustificazione addotta dallo Stato membro per la proroga del controllo di frontiera è fondata sugli stessi motivi che avevano giustificato il ripristino iniziale del controllo di frontiera.»
;
11)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 25 bis
Procedura per casi che richiedono un intervento a causa di eventi imprevedibili o prevedibili
1. Quando una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro è imprevedibile e richiede un’azione immediata, lo Stato membro può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne.
2. Nel ripristinare il controllo di frontiera a norma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro ne dà notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27, paragrafo 1.
3. Qualora uno Stato membro reintroduce il controllo di frontiera alle frontiere interne in conformità del paragrafo 1, il controllo di frontiera può perdurare per un periodo limitato non superiore a un mese. Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna perdura più a lungo di detto periodo, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per altri periodi, fino ad una durata massima che non superi tre mesi.
4. Quando una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna è prevedibile in uno Stato membro, questi ne dà notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, entro quattro settimane prima del ripristino previsto del controllo di frontiera, o il prima possibile se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto.
5. Qualora si applichi il paragrafo 4 del presente articolo e fatto salvo il paragrafo 6, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato per massimo sei mesi. Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre detto termine, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili non superiori a sei mesi. Le eventuali proroghe devono essere notificate al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all’articolo 27 e nei termini di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, la durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne non è superiore a due anni.
6. Lo Stato membro che ritenga sussista una grave situazione eccezionale in relazione a una grave minaccia persistente che giustifichi il necessario mantenimento del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre il periodo massimo di cui al paragrafo 5 del presente articolo notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri la sua intenzione di prorogare il controllo alle frontiere interne, almeno quattro settimane prima della proroga prevista, per un periodo supplementare che non superi i sei mesi. Tale notifica deve essere eseguita almeno quattro settimane prima della proroga prevista, tenendo conto del parere emesso dalla Commissione a norma dell’articolo 27 bis, paragrafo 3, include una valutazione del rischio di cui all’articolo 26, paragrafo 2, che:
a)
motiva il perdurare della minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna;
b)
dimostra che le misure alternative per rispondere alla minaccia sono ritenute inefficaci o si sono rivelate tali al momento della notifica;
c)
presenta le misure di attenuazione prese in considerazione per accompagnare il controllo di frontiera alle frontiere interne;
d)
include, ove opportuno, una presentazione dei mezzi, delle azioni, delle condizioni e del calendario contemplati per la revoca del controllo di frontiera alle frontiere interne.
Entro tre mesi dalla notifica di cui al primo comma, la Commissione emette un nuovo parere sulla necessità e sulla proporzionalità della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Dopo il ricevimento di tale notifica, la Commissione può stabilire di propria iniziativa o stabilisce su richiesta dello Stato membro direttamente coinvolto un processo di consultazione, conformemente all’articolo 27 bis, paragrafo 1.
Se, in una grave circostanza eccezionale, la continuazione della necessità del controllo di frontiera alle frontiere interne è confermata a seguito della procedura di cui al presente paragrafo e il periodo supplementare di sei mesi di cui al primo comma non è sufficiente a garantire la disponibilità di misure alternative efficaci per far fronte alla minaccia persistente, uno Stato membro può decidere di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per un ulteriore e definitivo periodo massimo di sei mesi, in linea con la valutazione del rischio di cui al secondo comma. Se decide in tal senso, lo Stato membro notifica senza ritardo alla Commissione la sua intenzione di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne. La Commissione adotta senza ritardo una raccomandazione sulla compatibilità di tale proroga finale con i trattati, in particolare con i principi di necessità e proporzionalità. Tale raccomandazione individua inoltre, se del caso con altri Stati membri, le efficaci misure compensative da attuare.»
;
12)
l’articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26
Criteri per il ripristino temporaneo e la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne
1. Per appurare se il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sia necessario e proporzionato a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, uno Stato membro valuta in particolare:
a)
se ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne sia una misura opportuna, vista la natura della minaccia grave individuata, e in particolare fino a che punto tale misura può rispondere in modo adeguato alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna e se gli obiettivi perseguiti da tale ripristino possano essere raggiunti attraverso:
i)
il ricorso a misure alternative, come verifiche proporzionate svolte nel contesto di controlli all’interno del territorio come previsto all’articolo 23, lettera a);
ii)
il ricorso alla procedura di cui all’articolo 23 bis;
iii)
altre forme di cooperazione di polizia previste dal diritto dell’Unione;
iv)
misure comuni in materia di restrizioni temporanee di viaggio verso gli Stati membri di cui all’articolo 21 bis, paragrafo 2;
b)
l’impatto probabile di una tale misura:
i)
sulla circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne; e
ii)
sul funzionamento delle regioni transfrontaliere, considerati i forti legami sociali ed economici che le uniscono.
2. Se il controllo alle frontiere interne è in vigore da sei mesi a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 5, lo Stato membro interessato effettua una valutazione del rischio che, oltre agli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi 2 e 3, comprende anche una nuova valutazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. In caso di ripristino o proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri interessati predispongono opportune misure di accompagnamento che ne attenuino le ripercussioni sulle persone e sul trasporto di merci, prestando particolare attenzione ai forti legami sociali ed economici tra le regioni transfrontaliere e alle persone che effettuano viaggi essenziali.»
;
13)
l’articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Notifica del ripristino temporaneo o proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne e valutazione del rischio
1. Le notifiche del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne inviate dagli Stati membri contengono le informazioni seguenti:
a)
i motivi del ripristino o della proroga, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave per il proprio ordine pubblico o la propria sicurezza interna;
b)
l’estensione del ripristino o della proroga, precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali sarà ripristinato o prorogato il controllo di frontiera;
c)
la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;
d)
la data e la durata del ripristino o della proroga;
e)
la valutazione della necessità e della proporzionalità alla luce dei criteri di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e paragrafo 2 in caso di proroga;
f)
eventualmente, le misure che devono essere adottate da altri Stati membri.
La notifica può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri.
Gli Stati membri trasmettono la notifica usando il modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 6.
2. Nei casi in cui il controllo di frontiera sia in atto da sei mesi conformemente all’articolo 25 bis, paragrafo 5, ogni successiva notifica di proroga di detto controllo deve includere una valutazione del rischio. La valutazione del rischio presenta la portata e l’evoluzione prevista della minaccia grave, indicando in particolare quanto a lungo si prevede che possa perdurare e quali potrebbero essere le sezioni di frontiera interna interessate, e informazioni sulle misure di coordinamento decise con gli altri Stati membri coinvolti anche solo potenzialmente dal controllo di frontiera alle frontiere interne.
3. Se gli Stati membri ripristinano o prorogano il controllo di frontiera a causa di una situazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), la valutazione prescritta dal paragrafo 1, lettera e), del presente articolo include anche una valutazione del rischio e informazioni sugli spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala, comprese le informazioni pervenute dalle agenzie competenti dell’Unione nell’ambito dei rispettivi mandati, e l’analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione.
4. Su richiesta della Commissione lo Stato membro interessato fornisce ogni complemento di informazione, anche sulle misure di coordinamento con gli Stati membri coinvolti dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, e altre informazioni necessarie per valutare l’eventuale ricorso alle misure di cui agli articoli 23 e 23 bis.
5. Gli Stati membri non sono tenuti a fornire tutte le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo nei casi giustificati da motivi di pubblica sicurezza, tenuto conto della riservatezza delle indagini in corso. Gli Stati membri che presentano una notifica ai sensi del paragrafo 1 o 2 possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, decidere di classificare, in tutto o in parte, le informazioni notificate, in particolare le valutazioni del rischio. Tale classificazione non preclude l’accesso alle informazioni, attraverso opportuni canali sicuri, agli altri Stati membri interessati dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne. Tale classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo da parte degli Stati membri. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo non comprendono le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 2 e rispettano le norme relative alla trasmissione e al trattamento delle informazioni classificate.
6. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il modello di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, e lo rende disponibile online. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.»
;
14)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 27 bis
Consultazione tra Stati membri e parere della Commissione
1. Ricevute le notifiche presentate a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, la Commissione può stabilire di sua iniziativa, o stabilisce su richiesta di uno Stato membro direttamente coinvolto dal controllo di frontiera alle frontiere interne, un processo di consultazione comprendente riunioni congiunte tra lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne e gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente coinvolti da tali misure, e le agenzie dell’Unione competenti.
La consultazione ha lo scopo di esaminare in particolare la minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, la necessità e la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne tenendo conto dell’opportunità di misure alternative, l’impatto di tale controllo di frontiera qualora sia già stato ripristinato, e le modalità per garantire l’attuazione della cooperazione reciproca tra gli Stati membri in relazione al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne.
Lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne tiene in considerazione i risultati di tale consultazione nel decidere se ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne e nell’eseguire detto controllo.
2. Ricevute le notifiche presentate in relazione al ripristino o alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, la Commissione emette un parere, o uno Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l’articolo 72 TFUE, se, sulla base delle informazioni contenute nella notifica e nella valutazione del rischio, a seconda dei casi, o di eventuali complementi di informazione ricevuti, nutre preoccupazione sulla necessità o sulla proporzionalità del previsto ripristino o della prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.
3. Ricevute le notifiche presentate in relazione alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell’articolo 25 bis, paragrafo 4, risultante nel mantenimento de controllo di frontiera per un totale di dodici mesi, la Commissione emette un parere sulla necessità e sulla proporzionalità di detto controllo di frontiera.
Il parere della Commissione include almeno:
a)
una valutazione della conformità del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai principi di necessità e proporzionalità;
b)
una valutazione volta a stabilire se siano state esaminate a sufficienza misure alternative per rispondere alla minaccia grave.
Qualora il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sia stato valutato e sia stato ritenuto conforme ai principi di necessità e proporzionalità, il parere contiene, se del caso, raccomandazioni sul miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri al fine di limitare l’impatto del controllo di frontiera alle frontiere interne e contribuire a ridurre la minaccia persistente.
4. Quando è emesso il parere di cui al paragrafo 2 o 3, la Commissione stabilisce un processo di consultazione, a norma del paragrafo 1, per discutere del parere con gli Stati membri.»
;
15)
l’articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Meccanismo specifico in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala che mette a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne
1. Ove accerti che esiste un’ emergenza di sanità pubblica su vasta scala che colpisce diversi Stati membri mettendo a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che autorizza gli Stati membri a ripristinare il controllo di frontiera, comprese eventuali opportune misure di attenuazione da istituirsi a livello nazionale e dell’Unione, se le misure disponibili di cui agli articoli 21 bis e 23 non sono sufficienti per far fronte all’emergenza di sanità pubblica su larga scala. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di presentare una tale proposta al Consiglio.
2. La decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1 autorizza una durata massima di sei mesi, rinnovabile su proposta della Commissione per ulteriori periodi di massimo sei mesi ciascuno finché perdura l’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, alla luce del riesame di cui al paragrafo 4.
3. Se gli Stati membri ripristinano o prorogano il controllo di frontiera a causa dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala di cui al paragrafo 1, detto controllo di frontiera deve basarsi, a decorre dall’entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1, sulla decisione medesima.
4. La Commissione riesamina regolarmente l’evoluzione dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala di cui al paragrafo 1e l’impatto delle misure adottate conformemente alla decisione di esecuzione del Consiglio di cui a tale paragrafo, per valutare se tali misure rimangono giustificate o, altrimenti, proporre la revoca del controllo di frontiera alle frontiere interne quanto prima.
5. Gli Stati membri notificano immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne conformemente alla decisione di cui al paragrafo 1.
6. Gli Stati membri possono adottare altre misure di cui all’articolo 23 per limitare la portata del controllo di frontiera alle frontiere interne. La Commissione tiene conto di tali misure nel riesame di cui al paragrafo 4 del presente articolo.»
;
16)
l’articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Articolo 33
Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne
1. Entro quattro settimane dalla soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri che hanno effettuato detto controllo presentano al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino e, se applicabile, sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di proroga del controllo di frontiera di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 5, lo Stato membro interessato presenta una relazione allo scadere di 12 mesi e successivamente dopo 12 mesi, se il controllo di frontiera è mantenuto in via eccezionale.
3. La relazione illustra in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità e della proporzionalità del controllo di frontiera, l’osservanza dei criteri di cui all’articolo 26, lo svolgimento delle verifiche, la cooperazione pratica con gli Stati membri confinanti, le conseguenti ripercussioni sulla libera circolazione delle persone, in particolare nelle regioni transfrontaliere, l’efficacia del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, compresa una valutazione ex post della necessità e della proporzionalità del ripristino del controllo di frontiera.
4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca un modello uniforme di relazione e lo rende disponibile online. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.
5. La Commissione può esprimere un parere sulla valutazione ex post del ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più frontiere interne o in parti delle stesse.
6. Almeno una volta all’anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. La Commissione può inoltre discutere separatamente della relazione sullo stato di Schengen con il Parlamento europeo e il Consiglio. La relazione contiene un elenco di tutte le decisioni di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne adottate nell’anno di riferimento, nonché le azioni adottate dalla Commissione in merito al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. La relazione presta particolare attenzione al controllo di frontiera in vigore da oltre dodici mesi. Essa include anche una valutazione della necessità e della proporzionalità del ripristino e delle proroghe del controllo di frontiera nel periodo di riferimento come pure informazioni sulle tendenze all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne nell’ottica degli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi, tenendo conto delle informazioni messe a disposizione dalle agenzie dell’Unione competenti e dell’analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione.»
;
17)
l’articolo 36 è sostituito dal seguente:
«Articolo 36
Modifiche degli allegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo alle modifiche degli allegati III, IV e VIII.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 al fine di integrare il presente regolamento inserendo nell’allegato XI, parte B, le categorie di persone che effettuano viaggi essenziali.
3. Ove sussistano motivi imperativi di urgenza, in casi debitamente giustificati in considerazione della natura dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, agli atti delegati adottati in virtù del paragrafo 2 del presente articolo si applica la procedura di cui all’articolo 37 bis.»
;
18)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 37 bis
Procedura d’urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.»
;
19)
all’articolo 39, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«h)
le zone considerate regioni transfrontaliere e eventuali successive modifiche.»
;
20)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 42 ter
Notifica delle regioni transfrontaliere
Entro l'11 gennaio 2025, tutti gli Stati membri con frontiere interne comuni determinano, in stretta cooperazione, le zone del loro territorio che considerano regioni transfrontaliere, tenuto conto dei forti legami sociali ed economici che le uniscono, e ne danno notifica alla Commissione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni successiva modifica.»
;
21)
il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è aggiunto quale allegati XI e XII al regolamento (UE) 2016/399.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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