Art. 88 · Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali

Art. 88

Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali

In vigore dal 13 giu 2024
Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali 1.   La Commissione ha competenze esclusive per la vigilanza e l'esecuzione del capo V, tenendo conto delle garanzie procedurali a norma all'. La Commissione affida l'attuazione di tali compiti all'ufficio per l'IA, fatte salve le competenze di organizzazione della Commissione e la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione sulla base dei trattati. 2.   Fatto salvo l', paragrafo 3, le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere alla Commissione di esercitare le competenze di cui alla presente sezione, ove ciò sia necessario e proporzionato per assisterle nell'adempimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.
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