Art. 38 · Coordinamento degli organismi notificati

Art. 38

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 13 giu 2024
Coordinamento degli organismi notificati 1.   La Commissione garantisce che, per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio, siano istituiti e funzionino correttamente, in forma di gruppo settoriale di organismi notificati, un coordinamento e una cooperazione adeguati tra gli organismi notificati che partecipano alle procedure di valutazione della conformità a norma del presente regolamento. 2.   Ciascuna autorità di notifica garantisce che gli organismi da essa notificati partecipino al lavoro di un gruppo di cui al paragrafo 1, direttamente o mediante rappresentanti designati. 3.   La Commissione provvede allo scambio di conoscenze e migliori pratiche tra le autorità di notifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1689:oj#art-38