Art. 9 · Cooperazione con i paesi terzi

Art. 9

Cooperazione con i paesi terzi

In vigore dal 13 giu 2024
Cooperazione con i paesi terzi 1.   L'Unione può cooperare con i paesi terzi al fine di collegare la rete transeuropea dei trasporti con le loro reti infrastrutturali mediante progetti di interesse comune, se del caso, in modo da rafforzare la crescita economica e la competitività sostenibili, e in particolare al fine di: a) promuovere l'estensione ai paesi terzi della politica della rete transeuropea dei trasporti insieme ad altre pertinenti politiche dell'Unione, in particolare nei settori dell'ambiente e della protezione del clima; b) assicurare il collegamento tra la rete transeuropea dei trasporti e le reti di trasporto dei paesi terzi ai valichi di frontiera, anche nel territorio di un paese terzo facente parte del corridoio di trasporto europeo, al fine di garantire flussi di traffico, verifiche di frontiera, sorveglianza di frontiera e altre procedure di controllo alla frontiera senza soluzione di continuità; c) assicurare, nel territorio dei paesi terzi, il collegamento tra la rete transeuropea dei trasporti e le reti di trasporto di tali paesi terzi, in particolare al fine di agevolare, ove pertinente e opportuno, il trasporto ferroviario con i paesi terzi; d) completare le infrastrutture di trasporto dei paesi terzi che fungono da collegamento fra sezioni della rete transeuropea dei trasporti situate nell'Unione; e) promuovere l'interoperabilità della rete transeuropea dei trasporti e delle reti dei paesi terzi; f) facilitare il trasporto marittimo e promuovere le rotte del trasporto marittimo a corto raggio con i paesi terzi, a condizione che non contribuiscano alla rilocalizzazione delle emissioni di CO2; g) facilitare il trasporto per vie navigabili interne con i paesi terzi; h) facilitare il trasporto aereo con i paesi terzi, al fine di promuovere una crescita economica e una competitività efficienti e sostenibili, anche mediante l'ampliamento del cielo unico europeo e una migliore cooperazione nella gestione del traffico aereo; i) collegare e implementare sistemi TIC per i trasporti in tali paesi terzi; e j) promuovere la decarbonizzazione dei trasporti, in particolare mediante la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nei paesi terzi al fine di creare una rete continua collegata alla rete transeuropea dei trasporti. 2.   L'allegato IV comprende le mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti estesa a specifici paesi vicini, nelle quali sono specificate, ove applicabile, una rete centrale e una rete globale conformemente ai criteri di cui al presente regolamento. 3.   Nessuna disposizione del presente articolo implica il diritto ad alcun tipo di contributo finanziario dell'Unione a favore di progetti nei paesi terzi nel quadro di altri atti giuridici dell'Unione.
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