Art. 67 · Modifiche del regolamento (UE) n. 913/2010

Art. 67

Modifiche del regolamento (UE) n. 913/2010

In vigore dal 13 giu 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 913/2010 Il regolamento (UE) n. 913/2010 è così modificato: 1) l' è sostituito dal seguente: « Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le regole per l'organizzazione, la governance e la gestione di corridoi ferroviari internazionali per un trasporto merci competitivo in vista dello sviluppo di una rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo. Esso stabilisce le regole per l'organizzazione, la gestione e la programmazione indicativa degli investimenti dei corridoi merci. 2.   Il presente regolamento si applica alla governance, alla gestione e all'utilizzo di infrastrutture ferroviarie incluse nei corridoi merci, fatte salve le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la pianificazione e il finanziamento di tali infrastrutture.» ; 2) l' è sostituito dal seguente: « Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (*1). 2.   In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1 si applicano le definizioni seguenti: a) “corridoio merci”: le linee ferroviarie di trasporto merci del corridoio di trasporto europeo quali indicate all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (*2), e nell'allegato III di tale regolamento, ivi compresi le infrastrutture ferroviarie e le relative attrezzature nonché i pertinenti servizi ferroviari, conformemente alla direttiva 2012/34/UE; b) “piano di attuazione”: il documento che presenta i mezzi, la strategia e le azioni che le parti interessate intendono attuare e che sono necessari e sufficienti per organizzare e gestire il corridoio merci; c) “terminale”: l'impianto situato lungo il corridoio merci appositamente attrezzato per permettere di effettuare operazioni di carico o scarico di merci sui o dai treni merci, l'integrazione dei servizi ferroviari di trasporto merci con i servizi stradali, marittimi, fluviali e aerei, nonché la formazione o la modifica della composizione dei treni merci e, ove necessario, l'espletamento di procedure frontaliere alle frontiere con paesi terzi europei; d) “coordinatore europeo”: il coordinatore di cui all' del regolamento (UE) 2024/1679. (*1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32." (*2)   GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj »;" 3) il titolo del capo II è sostituito dal seguente: « ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE DEI CORRIDOI MERCI »; 4) l' è sostituito dal seguente: « Organizzazione e governance dei corridoi merci 1.   Gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura competenti per il corridoio merci che fa parte di tale corridoio di trasporto europeo adeguano la governance del corridoio merci a decorrere dal 18 luglio 2024 o, in caso di modifica del tracciato di un corridoio di trasporto europeo a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1679, entro 18 mesi dalla data della modifica. In casi debitamente giustificati e previo accordo della Commissione, il periodo può essere prorogato a 24 mesi. Il comitato esecutivo e il comitato di gestione del corridoio merci adottano le misure necessarie per adeguare l'organizzazione e la gestione del corridoio merci in conformità degli articoli da 9 a 19 del presente regolamento al nuovo allineamento geografico. 2.   Il comitato esecutivo di un corridoio merci può decidere di affrontare gli aspetti amministrativi, operativi e di interoperabilità dei servizi ferroviari internazionali per il trasporto di passeggeri lungo il corridoio. Gli non si applicano a tali servizi.» ; 5) gli articoli da 4 a 7 sono soppressi; 6) l' è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri interessati istituiscono, per ciascun corridoio merci, un comitato esecutivo incaricato di fissarne gli obiettivi generali, di assicurare la supervisione e di adottare le misure espressamente previste al paragrafo 7 del presente articolo, nonché agli , all', paragrafo 1, e all'. Il comitato esecutivo è composto di rappresentanti delle autorità degli Stati membri interessati. Il comitato esecutivo valuta regolarmente la coerenza tra gli obiettivi generali e quelli definiti dal comitato di gestione conformemente all', paragrafo 1, lettera c). 2.   I gestori dell'infrastruttura interessati e, se del caso, gli organismi preposti all'assegnazione della capacità di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE istituiscono, per ciascun corridoio merci, un comitato di gestione incaricato di adottare le misure espressamente previste ai paragrafi 5, 7, 8 e 9 del presente articolo, agli articoli da 9 a 12, all', paragrafo 1, all', paragrafi 2, 6 e 9, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e agli del presente regolamento. Il comitato di gestione è composto dai rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura.» ; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis.   Uno Stato membro che si è avvalso dell', paragrafo 4, prima del 18 luglio 2024, può decidere che, per un periodo non superiore a 10 anni a decorrere dal 18 luglio 2024, un gestore dell'infrastruttura responsabile dell'infrastruttura ferroviaria sul suo territorio non partecipi al comitato di gestione istituito a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio la propria decisione alla Commissione e agli altri Stati membri che partecipano al corridoio merci in questione. In tal caso, lo Stato membro e il gestore dell'infrastruttura interessati cooperano con il comitato di gestione ove necessario per l'esecuzione delle funzioni di tale comitato. Uno Stato membro che si avvale del primo comma del presente paragrafo può, in qualsiasi momento successivo nel corso del periodo di 10 anni ivi indicato, decidere che un gestore dell'infrastruttura responsabile dell'infrastruttura ferroviaria sul suo territorio partecipi al comitato di gestione istituito a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Esso notifica senza indugio la propria decisione alla Commissione e agli altri Stati membri che partecipano al corridoio merci in questione. 2 ter.   L'Irlanda può decidere che i rappresentanti delle sue autorità e un gestore dell'infrastruttura responsabile dell'infrastruttura ferroviaria sul suo territorio non partecipino al comitato esecutivo o al comitato di gestione istituiti a norma dei paragrafi 1 e 2 o a entrambi. L'Irlanda notifica senza indugio la propria decisione alla Commissione e agli altri Stati membri che partecipano al corridoio merci in questione. In tal caso, le autorità e il gestore o i gestori dell'infrastruttura interessati cooperano con il comitato esecutivo e il comitato di gestione ove necessario per l'esecuzione delle funzioni di tali comitati. L'Irlanda può, in qualsiasi momento successivo, decidere che i rappresentanti delle sue autorità e il gestore o i gestori dell'infrastruttura responsabili dell'infrastruttura ferroviaria sul suo territorio partecipino al comitato esecutivo o al comitato di gestione istituiti a norma dei paragrafi 1 e 2 o a entrambi. Essa notifica senza indugio la propria decisione alla Commissione e agli altri Stati membri che partecipano al corridoio merci in questione.» ; c) i paragrafi da 4 a 8 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Il comitato esecutivo adotta le proprie decisioni di comune accordo fra i rappresentanti delle autorità degli Stati membri interessati che partecipano al comitato esecutivo. 5.   Il comitato di gestione adotta le proprie decisioni, ivi incluse le decisioni in merito alla propria personalità giuridica, all'instaurazione della propria struttura organizzativa, alle proprie risorse e al proprio personale, di comune accordo fra i gestori dell'infrastruttura interessati che partecipano al comitato di gestione. Il comitato di gestione può essere un'entità giuridica indipendente. Esso può assumere la forma di un gruppo europeo di interesse economico ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (*3). 6.   Le competenze del comitato esecutivo e del comitato di gestione lasciano impregiudicata l'indipendenza dei gestori dell'infrastruttura prevista all', paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE. 7.   Il comitato di gestione istituisce un gruppo consultivo composto dai gestori e proprietari dei terminali del corridoio merci, compresi, se necessario, porti marittimi e di navigazione interna. Tale gruppo consultivo può emettere un parere sulle proposte presentate dal comitato di gestione che hanno conseguenze dirette sugli investimenti e la gestione dei terminali. Esso può altresì emettere pareri di propria iniziativa. Il comitato di gestione tiene conto di tutti questi pareri. In caso di divergenze tra il comitato di gestione e il gruppo consultivo, quest'ultimo può rivolgersi al comitato esecutivo. Il comitato esecutivo informa il coordinatore europeo interessato, agisce da mediatore e formula tempestivamente un parere sulla questione. Anche il coordinatore europeo interessato può formulare tempestivamente un parere sulla questione. La decisione finale spetta tuttavia al comitato di gestione. 8.   Il comitato di gestione istituisce un ulteriore gruppo consultivo composto da imprese ferroviarie interessate all'uso del corridoio merci. Detto gruppo consultivo può emettere un parere su qualsiasi proposta presentata dal comitato di gestione che abbia incidenze su tali imprese. Esso può altresì emettere pareri di propria iniziativa. Il comitato di gestione tiene conto di tutti questi pareri. In caso di divergenze tra il comitato di gestione e il gruppo consultivo, quest'ultimo può rivolgersi al comitato esecutivo. Il comitato esecutivo informa il coordinatore europeo e gli organismi di regolamentazione di cui all' della direttiva 2012/34/UE interessati dal corridoio merci. Il comitato esecutivo agisce da mediatore e formula tempestivamente un parere sulla questione. Anche il coordinatore europeo interessato può formulare tempestivamente un parere sulla questione. La decisione finale spetta al comitato di gestione. (*3)   GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.»;" d) è aggiunto il seguente paragrafo: «10.   Il comitato esecutivo e il comitato di gestione cooperano con il coordinatore europeo interessato dal corridoio merci per sostenere lo sviluppo del traffico merci per ferrovia lungo il corridoio.» ; 7) l' è sostituito dal seguente: « Misure per lo sviluppo del corridoio merci 1.   Non oltre sei mesi prima di rendere operativo il corridoio merci, il comitato di gestione elabora un piano di attuazione e lo pubblica. Il comitato di gestione consulta i gruppi consultivi di cui all', paragrafi 7 e 8, in merito al progetto di piano di attuazione. Il comitato di gestione sottopone il piano di attuazione al comitato esecutivo per approvazione. Tale piano comprende: a) una descrizione delle caratteristiche del corridoio merci, incluse le strozzature, e il programma di misure necessarie per migliorarne l'organizzazione e la gestione; b) gli elementi essenziali dello studio di cui al paragrafo 3; c) gli obiettivi dei corridoi merci, segnatamente in termini di prestazioni del corridoio merci, espresse sotto forma di qualità di servizio e capacità del corridoio merci in conformità dell' del presente regolamento e, ove pertinente, traguardi quantitativi o qualitativi relativi a tali obiettivi. Gli obiettivi e i traguardi tengono conto delle priorità di cui all' del regolamento (UE) 2024/1679; d) le misure volte ad attuare gli articoli da 12 a 19 e le misure volte a migliorare le prestazioni del corridoio merci, sulla base dei risultati della valutazione di cui all', paragrafo 3, al fine di raggiungere gli obiettivi e i traguardi di cui alla lettera c) del presente paragrafo; e) le opinioni e le valutazioni dei gruppi consultivi di cui all', paragrafi 7 e 8, in merito allo sviluppo del corridoio; f) una sintesi della cooperazione e dei risultati della consultazione di cui all', compresi i pareri dei gruppi consultivi di cui all', paragrafi 7 e 8, e una sintesi delle risposte di altri portatori di interessi. Nell'elaborare il piano di attuazione, il comitato di gestione tiene conto degli obiettivi e delle misure contenuti nel piano di lavoro del coordinatore europeo, di cui all' del regolamento (UE) 2024/1679. Il piano di attuazione comprende un riferimento agli elementi del piano di lavoro che sono pertinenti per il traffico merci per ferrovia lungo il corridoio. Il comitato di gestione riesamina e adegua regolarmente i traguardi di cui alla lettera c) del presente paragrafo e le misure di cui alla lettera d) del presente paragrafo, sulla base della valutazione di cui all', paragrafo 3, previa consultazione dei gruppi consultivi di cui all', paragrafi 7 e 8, e del coordinatore europeo. 2.   Il comitato di gestione riesamina periodicamente, almeno ogni quattro anni, il piano di attuazione tenendo conto dell'evoluzione della sua attuazione, del mercato del trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio e delle prestazioni misurate secondo gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera c). 3.   Il comitato di gestione esegue e aggiorna periodicamente uno studio sul mercato dei trasporti riguardante l'evoluzione del traffico registrata e prevista lungo il corridoio merci e inerente ai vari tipi di traffico, in relazione sia al trasporto di merci che al trasporto di passeggeri. Tale studio esamina, se necessario, anche i costi e i benefici socioeconomici derivanti dallo sviluppo del corridoio merci. 4.   Il piano di attuazione tiene conto dello sviluppo dei terminali, compresa l'analisi di mercato e prospettica sui terminali merci multimodali, nonché i piani d'azione degli Stati membri del corridoio merci, di cui all', paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1679. 5.   Se opportuno, il comitato di gestione adotta misure ai fini della cooperazione con le amministrazioni regionali o locali, o entrambe, riguardo al piano di attuazione.» ; 8) l' è sostituito dal seguente: « Programmazione degli investimenti 1.   Il comitato esecutivo e il comitato di gestione di un corridoio merci cooperano con il coordinatore europeo interessato dal corridoio merci in relazione alle esigenze in termini di infrastrutture e investimenti derivanti dal traffico merci per ferrovia per sostenere l'elaborazione del piano di lavoro di cui all' del regolamento (UE) 2024/1679. 2.   Il comitato di gestione consulta i gruppi consultivi di cui all', paragrafi 7 e 8, in merito allo sviluppo dell'infrastruttura e alle esigenze di investimento. La consultazione si basa su una documentazione adeguata e aggiornata della pianificazione dell'infrastruttura a livello di corridoio e nazionale. I pareri dei gruppi consultivi sugli investimenti devono essere motivati da una giustificazione sufficiente. Il comitato esecutivo assicura un coordinamento adeguato tra queste attività di consultazione e i meccanismi di coordinamento a livello nazionale quali definiti all'articolo 7 sexies della direttiva 2012/34/UE. 3.   La cooperazione e la consultazione riguardano in particolare: a) le esigenze di capacità del trasporto merci per ferrovia pertinenti per la pianificazione delle infrastrutture e degli investimenti, in particolare per quanto riguarda i treni merci di lunghezza non inferiore a 740 m, tenendo conto della necessità di capacità a norma dell', paragrafo 2, del presente regolamento e di qualsiasi infrastruttura dichiarata saturata a norma dell' della direttiva 2012/34/UE; b) i requisiti dell'infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti pertinenti per il trasporto merci per ferrovia quali definiti nei capi II e III del regolamento (UE) 2024/1679; c) la necessità di investimenti mirati per eliminare strozzature locali, miglioramenti dei nodi e delle vie di accesso ferroviarie oppure attrezzature tecniche che migliorano le prestazioni operative.» ; 9) all', i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Lo sportello unico adotta una decisione riguardo alle domande di tracce ferroviarie prestabilite di cui all', paragrafo 3, e di capacità di riserva di cui all', paragrafo 5. Esso assegna la capacità conformemente alle norme in materia di assegnazione di capacità di cui alla direttiva 2012/34/UE. Esso informa senza indugio i gestori dell'infrastruttura competenti in merito a tali domande e alla decisione adottata. 4.   Per qualsiasi richiesta di capacità di infrastruttura che non possa essere soddisfatta a norma del paragrafo 3, lo sportello unico inoltra senza indugio la domanda di capacità di infrastruttura ai gestori dell'infrastruttura competenti e, ove pertinente, agli organismi preposti all'assegnazione della capacità di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, i quali decidono in merito a tale domanda in conformità dell' e del capo IV, sezione 3, di tale direttiva e comunicano tale decisione allo sportello unico per ulteriore trattamento.» ; 10) l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il comitato esecutivo definisce il quadro relativo all'assegnazione della capacità di infrastruttura lungo il corridoio merci conformemente all' della direttiva 2012/34/UE.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Sulla scorta della valutazione menzionata al paragrafo 2 del presente articolo, i gestori dell'infrastruttura del corridoio merci determinano e organizzano di concerto tracce ferroviarie internazionali prestabilite per i treni merci secondo la procedura di cui all' della direttiva 2012/34/UE, riconoscendo la necessità di capacità di altri tipi di trasporto, compreso il trasporto passeggeri. Essi facilitano i tempi di percorrenza, la frequenza, gli orari di partenza e di destinazione e gli itinerari adatti per i servizi di trasporto merci, al fine di incrementare il trasporto di merci su treni in circolazione sul corridoio merci. Tali tracce ferroviarie prestabilite sono pubblicate al massimo tre mesi prima del termine per la presentazione delle domande di capacità di cui all'allegato VII della direttiva 2012/34/UE. I gestori dell'infrastruttura di più corridoi merci possono, se necessario, coordinare tracce ferroviarie internazionali prestabilite che offrono capacità nei corridoi merci in questione.» ; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I gestori dell'infrastruttura, se lo giustificano la necessità del mercato e la valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, determinano di concerto la capacità di riserva per i treni merci internazionali che circolano sui corridoi merci, riconoscendo la necessità di capacità di altri tipi di trasporto, compreso il trasporto passeggeri, e lasciano tale riserva disponibile nell'orario di servizio definitivo, per permettere una risposta rapida ed adeguata alle richieste ad hoc di capacità di cui all' della direttiva 2012/34/UE. Tale capacità è tenuta in riserva fino al termine, precedente l'orario previsto, fissato dal comitato di gestione. Il termine non può essere superiore a sessanta giorni.» ; d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Salvo casi di forza maggiore, tra cui lavori urgenti e imprevisti per la messa in sicurezza, una traccia ferroviaria assegnata a un’operazione di traffico merci a norma del presente articolo non può essere annullata meno di due mesi prima dell’orario di servizio, se il richiedente interessato non dà il proprio consenso a tale annullamento. In tal caso, il gestore dell'infrastruttura interessato si adopera per proporre al richiedente una traccia ferroviaria di qualità e affidabilità equivalenti, che il richiedente ha diritto di accettare o rifiutare. La presente disposizione lascia impregiudicati eventuali diritti del richiedente in virtù dell'accordo di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE. Il richiedente può in ogni caso deferire la questione all'organismo di regolamentazione di cui all' del presente regolamento.» ; e) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   Ai paragrafi 4 e 9 del presente articolo, i riferimenti ai gestori dell'infrastruttura includono, ove pertinente, gli organismi preposti all'assegnazione della capacità di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE.» ; 11) l' è sostituito dal seguente: « Richiedenti autorizzati In deroga all', paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, i richiedenti diversi dalle imprese ferroviarie o dai gruppi internazionali di cui fanno parte, quali caricatori, spedizionieri e operatori del trasporto combinato, possono richiedere tracce ferroviarie internazionali prestabilite di cui all', paragrafo 3, e la capacità di riserva di cui all', paragrafo 5. Per utilizzare tale traccia ferroviaria per il trasporto merci lungo il corridoio merci, i richiedenti in questione incaricano un'impresa ferroviaria di stipulare un accordo con il gestore dell'infrastruttura conformemente all' della direttiva 2012/34/UE.» ; 12) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ciascun gestore dell'infrastruttura interessato stabilisce regole di priorità per la gestione tra i vari tipi di traffico nella parte dei corridoi merci di cui è responsabile secondo gli obiettivi comuni o gli orientamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o entrambi. Tali regole di priorità sono pubblicate nel prospetto informativo della rete di cui all' della direttiva 2012/34/UE.» ; 13) all', la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) tutte le informazioni contenute nel prospetto informativo delle reti nazionali che riguardano il corridoio merci, elaborato conformemente alla procedura di cui all’ della direttiva 2012/34/UE;» ; 14) l' è sostituito dal seguente: « Qualità del servizio lungo il corridoio merci 1.   Il comitato di gestione del corridoio merci promuove la compatibilità fra i sistemi di prestazioni lungo il corridoio merci di cui all' della direttiva 2012/34/UE. 2.   Il comitato di gestione monitora le prestazioni dei servizi forniti dai gestori dell'infrastruttura ai richiedenti nell'adempimento delle loro funzioni essenziali, nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli da 12 a 18, come pure dei servizi di trasporto merci per ferrovia lungo il corridoio merci. Il monitoraggio delle prestazioni è condotto in termini qualitativi e quantitativi, se opportuno sulla base di indicatori di prestazione relativi agli obiettivi e ai traguardi del corridoio merci definiti conformemente all', paragrafo 1, lettera c). Il comitato di gestione consulta i gruppi consultivi di cui all', paragrafi 7 e 8, e il coordinatore europeo sugli indicatori di prestazione pertinenti. 3.   Il comitato di gestione valuta i risultati del monitoraggio delle prestazioni rispetto agli obiettivi e ai traguardi definiti conformemente all', paragrafo 1, lettera c), e alle priorità operative di cui all' del regolamento (UE) 2024/1679. 4.   Il comitato di gestione redige e pubblica una relazione annuale che presenta i risultati delle attività svolte a norma del presente articolo. Tale relazione presenta, in una sezione dedicata, le opinioni dei gruppi consultivi di cui all', paragrafi 7 e 8, e le valutazioni delle prestazioni da essi effettuate. Il comitato di gestione sottopone la relazione annuale al comitato esecutivo per approvazione.» ; 15) l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli organismi di regolamentazione di cui all' della direttiva 2012/34/UE cooperano nel monitoraggio della concorrenza nel corridoio merci ferroviario. Essi assicurano, in particolare, l'accesso non discriminatorio al corridoio e sono competenti per le procedure di ricorso ai sensi dell', paragrafo 1, di tale direttiva. Essi si scambiano le necessarie informazioni ottenute dai gestori dell'infrastruttura e da altri soggetti pertinenti.» ; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   I rappresentanti associati dei gestori dell'infrastruttura di cui all', paragrafi 1 e 2, della direttiva 2012/34/UE, forniscono senza indugio tutte le informazioni necessarie ai fini della trattazione del reclamo o dell'indagine di cui al paragrafo 3 del presente articolo richieste dall'organismo di regolamentazione dello Stato membro in cui è ubicato il rappresentante associato. Detto organismo di regolamentazione è abilitato a trasferire le informazioni sulla traccia ferroviaria internazionale in questione agli organismi di regolamentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.» ; 16) l' è soppresso; 17) gli sono sostituiti dai seguenti: « Controllo dell'attuazione Ogni quattro anni a partire dalla realizzazione di un corridoio merci, il comitato esecutivo di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento presenta alla Commissione i risultati del piano di attuazione relativo a tale corridoio. La Commissione analizza tali risultati e informa il comitato di cui all' della direttiva 2012/34/UE della sua analisi. Relazione La Commissione esamina periodicamente l'applicazione del presente regolamento. Essa trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, la prima volta entro il 10 novembre 2015, e successivamente ogni quattro anni.» ; 18) l'allegato è soppresso.
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