Art. 65
Esenzioni
In vigore dal 13 giu 2024
Esenzioni
Le disposizioni relative alle linee ferroviarie, e in particolare l'eventuale obbligo di collegare a queste ultime aeroporti e porti, così come le disposizioni relative ai terminali merci multimodali non si applicano a Cipro, a Malta, alle isole e alle regioni ultraperiferiche finché sul loro territorio non sia creata una rete ferroviaria. Le disposizioni relative ai parcheggi sicuri e protetti non si applicano a Cipro, a Malta, alle isole e alle regioni ultraperiferiche.
Le disposizioni relative allo scartamento nominale secondo la norma europea di 1 435 mm per la rete ferroviaria di cui all' non si applicano all'Irlanda, alle isole e alle regioni ultraperiferiche.
Storico versioni
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