Art. 60 · Allineamento dei piani nazionali con la politica dell'Unione in materia di trasporti

Art. 60

Allineamento dei piani nazionali con la politica dell'Unione in materia di trasporti

In vigore dal 13 giu 2024
Allineamento dei piani nazionali con la politica dell'Unione in materia di trasporti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i piani e i programmi nazionali che contribuiscono allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti siano coerenti con la politica dell'Unione in materia di trasporti, nonché con le priorità e i termini stabiliti nel presente regolamento. Tengono anche conto, tra l'altro, delle priorità stabilite nei piani di lavoro per i pertinenti corridoi e le priorità orizzontali per gli Stati membri interessati e, se del caso, degli atti di esecuzione di cui all', paragrafi 1 e 2. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i pertinenti progetti di piani o programmi nazionali che contribuiscono allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti o una loro sintesi, così come qualsiasi loro modifica significativa, il prima possibile dopo l'avvio di una consultazione pubblica di tali piani o programmi. La Commissione può esprimere un parere in merito alla coerenza dei progetti di piani e programmi nazionali con le priorità stabilite nel presente regolamento e con le priorità stabilite nei piani di lavoro per i corridoi di trasporto europei corrispondenti e per le priorità orizzontali e negli atti di esecuzione adottati conformemente all', paragrafi 1 e 2. Il parere non pregiudica la validità dei piani e dei programmi nazionali e non ne impedisce l'adozione e l'applicazione. Gli Stati membri trasmettono altresì alla Commissione i piani o programmi nazionali definitivi, una volta adottati.
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