Art. 6
Sviluppo graduale della rete transeuropea dei trasporti
In vigore dal 13 giu 2024
Sviluppo graduale della rete transeuropea dei trasporti
1. Fatto salvo l', paragrafo 5, e salvo diversamente specificato nel presente regolamento, la rete transeuropea dei trasporti è sviluppata gradualmente in tre fasi:
a)
completamento di una rete centrale entro il 31 dicembre 2030;
b)
completamento di una rete centrale estesa entro il 31 dicembre 2040; e
c)
completamento di una rete globale entro il 31 dicembre 2050.
Lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti è conseguito in particolare mediante l'attuazione di una struttura per tale rete con un approccio metodologico coerente e trasparente, comprendente una rete centrale, una rete centrale estesa e una rete globale, con nodi di trasporto e urbani come punti di collegamento multimodali tra il traffico di lungo raggio e le reti di trasporto regionali e locali.
2. La rete globale è costituita da tutte le infrastrutture di trasporto, esistenti e pianificate, della rete transeuropea dei trasporti, nonché da misure che ne promuovono l'uso efficiente e sostenibile sul piano sociale e ambientale.
3. La rete centrale e la rete centrale estesa sono costituite da quelle parti della rete transeuropea dei trasporti che devono essere sviluppate in via prioritaria e completate nel rispetto dei termini previsti al paragrafo 1, ai fini del conseguimento degli obiettivi per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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