Art. 57
Comunicazione e monitoraggio
In vigore dal 13 giu 2024
Comunicazione e monitoraggio
1. Gli Stati membri informano la Commissione periodicamente e in modo completo e trasparente in merito ai progressi compiuti nel completamento della rete transeuropea dei trasporti attraverso la realizzazione di progetti di interesse comune e agli investimenti effettuati a tale scopo.
2. Tali informazioni comprendono i dati tecnici annuali relativi ai requisiti delle infrastrutture di trasporto stabiliti al capo III, a meno che tali informazioni siano già state raccolte al livello della rete transeuropea dei trasporti ai fini di altre applicazioni o banche dati dell'Unione.
3. Tale trasmissione è garantita in modo automatico attraverso il sistema informativo interattivo geografico e tecnico per la rete transeuropea dei trasporti (TENtec). Fino a quando la funzionalità di scambio automatizzato di dati nella TENtec non sarà pienamente operativa, tale trasmissione è garantita ogni due anni.
4. Per quanto riguarda gli investimenti relativi ai progetti di interesse comune, gli Stati membri trasmettono dati finanziari ogni due anni sotto forma di dati aggregati annuali per modo di trasporto e per rete (rete centrale, rete centrale estesa e rete globale).
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'elenco dei dati tecnici da trasmettere a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
6. La Commissione garantisce che TENtec sia pubblicamente e facilmente accessibile, consentendo uno scambio automatizzato di dati con i sistemi nazionali e altre applicazioni e fonti di dati pertinenti dell'Unione. TENtec contiene informazioni aggiornate e specifiche per progetto sulle modalità e gli importi dei cofinanziamenti dell'Unione, nonché sui progressi di ciascun progetto.
La Commissione provvede altresì a che TENtec non renda pubbliche le informazioni riservate o che potrebbero pregiudicare o influenzare indebitamente le procedure di appalto pubblico in uno Stato membro.
7. La Commissione e gli Stati membri si adoperano per garantire la qualità, la completezza e la coerenza dei dati nel sistema informativo TENtec. Cooperano al fine di consentire lo scambio automatizzato di dati tra i sistemi e le fonti di dati nazionali e TENtec.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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