Art. 52 · Coordinamento dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali

Art. 52

Coordinamento dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali

In vigore dal 13 giu 2024
Coordinamento dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali 1.   Per facilitare la realizzazione coordinata dei corridoi di trasporto europei, dell'ERTMS e dello spazio marittimo europeo, la Commissione, d'intesa con gli Stati membri interessati e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, dei paesi vicini che fanno parte dei corridoi di trasporto europei, designa un coordinatore europeo per ciascun corridoio e per ciascuna priorità orizzontale. 2.   Il coordinatore europeo è scelto, in particolare, in funzione della sua conoscenza delle questioni relative ai trasporti, al finanziamento o alla valutazione socioeconomica e ambientale dei grandi progetti, oltre che della sua esperienza nell'ambito dell'elaborazione delle politiche dell'Unione. Il coordinatore europeo è selezionato per un mandato di quattro anni al massimo, rinnovabile. Il mandato del coordinatore europeo riguarda l'attuazione di un unico corridoio o di un'unica priorità orizzontale. 3.   La decisione della Commissione relativa alla nomina del coordinatore europeo precisa le modalità di svolgimento dei compiti di cui ai paragrafi 5, 6 e 7. 4.   Il coordinatore europeo agisce in nome e per conto della Commissione, che assicura la necessaria assistenza di segreteria. 5.   I coordinatori europei: a) sostengono l'attuazione coordinata del corridoio di trasporto europeo o della priorità orizzontale in questione; b) redigono un piano di lavoro di concerto con gli Stati membri in questione e, se del caso, in consultazione con i paesi vicini che fanno parte dei corridoi di trasporto europei, e ne controllano l'attuazione conformemente all'; c) si consultano rispettivamente con il forum dei corridoi o il forum consultivo per le priorità orizzontali in relazione a tale piano di lavoro e alla sua attuazione e informano regolarmente il forum in merito all'attuazione del piano di lavoro; d) riferiscono agli Stati membri, ai paesi vicini che fanno parte dei corridoi di trasporto europei, al Parlamento europeo e alla Commissione e, se opportuno, agli altri soggetti direttamente coinvolti nello sviluppo del corridoio di trasporto europeo o della priorità orizzontale su eventuali difficoltà incontrate e, soprattutto qualora vi siano ostacoli allo sviluppo di un corridoio o di una priorità orizzontale, al fine di contribuire a trovare le soluzioni appropriate; e e) presentano al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri interessati una relazione annuale sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei corridoi di trasporto europei e delle priorità orizzontali; tale relazione annuale sullo stato di avanzamento si concentra sui progressi compiuti nell'ambito delle priorità e degli investimenti chiave, descrive la natura dei problemi incontrati nella loro attuazione e propone eventuali soluzioni. 6.   Fatte salve le competenze della governance del trasporto ferroviario di merci a norma del regolamento (UE) n. 913/2010 e la competenza degli Stati membri in materia di gestione e di finanziamento dell'infrastruttura, i coordinatori europei dei corridoi di trasporto europei cooperano strettamente con gli Stati membri interessati e la governance del trasporto ferroviario di merci al fine di: a) contribuire a individuare le priorità e le esigenze di investimento per il trasporto ferroviario di merci sulle linee ferroviarie di trasporto merci dei corridoi di trasporto europei, tenendo conto dei vantaggi per la rete transeuropea dei trasporti e delle date generali di completamento di cui al presente regolamento; e b) monitorare le prestazioni dei servizi ferroviari di trasporto merci, individuare potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, ed elaborare raccomandazioni al riguardo, se del caso. 7.   I coordinatori europei dei corridoi di trasporto europei: a) cooperano strettamente con gli Stati membri interessati per contribuire a individuare le priorità e le esigenze di investimento per le linee ferroviarie di trasporto passeggeri dei corridoi di trasporto europei; e b) monitorano le prestazioni dei servizi ferroviari per il trasporto passeggeri, individuano potenziali ostacoli, quali ostacoli tecnici, amministrativi e operativi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera, e formulano raccomandazioni al riguardo, se del caso. 8.   I coordinatori europei dei corridoi di trasporto europei cooperano strettamente con gli Stati membri interessati al fine di agevolare, se del caso, i contatti e il coordinamento tra i rappresentanti delle vie navigabili marittime e interne con l'obiettivo di aumentarne le sinergie. 9.   A norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1153, la Commissione consulta il coordinatore europeo quando esamina le domande di finanziamento dell'Unione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) per i corridoi di trasporto europei o per le priorità orizzontale rientranti nel mandato di tale coordinatore europeo, al fine di garantire la coerenza e l'avanzamento di ciascun corridoio o di ciascuna priorità orizzontale, tenendo conto della connettività della rete. Il coordinatore europeo verifica la coerenza dei progetti proposti dagli Stati membri o, se del caso, dai paesi vicini, per il cofinanziamento del MCE con le priorità del piano di lavoro di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente articolo. 10.   Qualora il coordinatore europeo non sia in grado di svolgere il proprio mandato in modo soddisfacente e in conformità dei requisiti di cui al presente articolo, la Commissione può porre fine in qualsiasi momento, dopo aver consultato gli Stati membri interessati, al suo mandato. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua decisione e designa un nuovo coordinatore europeo conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1.
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