Art. 5
Rete resiliente ed efficiente sotto il profilo delle risorse e protezione dell'ambiente
In vigore dal 13 giu 2024
Rete resiliente ed efficiente sotto il profilo delle risorse e protezione dell'ambiente
1. La rete transeuropea dei trasporti è pianificata, sviluppata e gestita in modo efficiente sotto il profilo delle risorse e nel rispetto dei requisiti ambientali applicabili a livello di Unione e nazionale, attraverso:
a)
lo sviluppo di nuove infrastrutture, il miglioramento e la manutenzione delle infrastrutture di trasporto esistenti, in particolare includendo la manutenzione durante il ciclo di vita delle infrastrutture nella fase di pianificazione della costruzione o del miglioramento delle infrastrutture e mantenendo le infrastrutture operative;
b)
l'ottimizzazione dell'integrazione e dell'interconnessione delle infrastrutture;
c)
la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi, contribuendo in tal modo alla diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione;
d)
la diffusione di nuove tecnologie e sistemi TIC per i trasporti per preservare o migliorare le prestazioni dell'infrastruttura, ove tale diffusione sia economicamente giustificata o necessaria per migliorare la sicurezza e la protezione;
e)
l'ottimizzazione dell'uso dell'infrastruttura, in particolare attraverso una gestione efficiente della capacità e del traffico, favorendo la multimodalità e il passaggio a modelli di mobilità più sostenibili, compreso lo sviluppo di servizi di trasporto multimodale sostenibili, attraenti ed efficienti;
f)
la presa in considerazione e l'ottimizzazione delle possibili sinergie con altre reti, in particolare le reti transeuropee dell'energia o delle telecomunicazioni, compresa, se del caso, l'intera rete elettrica al fine di garantire la coerenza tra la pianificazione dell'infrastruttura di ricarica e la rispettiva pianificazione della rete, nonché la presa in considerazione delle possibili sinergie con il duplice uso dell'infrastruttura individuata nel documento dal titolo «Requisiti militari ai fini della mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE», approvato dal Consiglio il 26 giugno 2023 e il 23 ottobre 2023, e in qualsiasi successivo documento di revisione di tali requisiti approvato successivamente, nonché con l'infrastruttura ciclistica, comprese le piste ciclabili a lunga percorrenza;
g)
lo sviluppo di infrastrutture ecologiche, sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici, tenendo conto dei modi attivi, e la promozione di nuove tecnologie volte a decarbonizzare la costruzione delle infrastrutture di trasporto, anche attraverso l'uso di materiali efficienti in termini di risorse e immuni dagli effetti del clima, progettate per ridurre il più possibile gli effetti negativi sulla salute dei cittadini che vivono nelle aree circostanti la rete e sull'ambiente, compresi quelli dovuti all'inquinamento atmosferico e acustico, nonché il degrado degli ecosistemi; e
h)
un'adeguata considerazione della resilienza della rete dei trasporti e dell'infrastruttura e dei servizi della stessa, in particolare nelle tratte transfrontaliere, per quanto riguarda i cambiamenti climatici e il contesto geopolitico, i rischi naturali e i disastri provocati dall'uomo, nonché le perturbazioni intenzionali o non intenzionali, al fine di far fronte a tali sfide, consentire una risposta adeguata e una ripresa tempestiva da tali perturbazioni e agevolare le catene di approvvigionamento.
2. Nella pianificazione e nello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, gli Stati membri possono adeguare il tracciato dettagliato della rotta delle tratte tenendo conto delle circostanze particolari nelle varie parti dell'Unione, quali le caratteristiche topografiche delle regioni interessate e le considerazioni ambientali, garantendo nel contempo il rispetto del presente regolamento. Tale adeguamento non va al di là di quanto consentito dalla pertinente decisione di autorizzazione del progetto conformemente al requisito di cui all', paragrafo 1, lettera g).
3. Le valutazioni ambientali di piani e progetti sono effettuate in conformità della direttiva 92/43/CEE (44) del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE (45), 2001/42/CE (46), 2002/49/CE (47), 2009/147/CE (48) del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2011/92/UE. Per i progetti di interesse comune per i quali la procedura di appalto per una valutazione ambientale non è ancora stata avviata al 18 luglio 2024, dovrebbe essere valutata anche la conformità al principio «non arrecare un danno significativo».
Storico versioni
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