Art. 49 · Manutenzione e ciclo di vita dei progetti

Art. 49

Manutenzione e ciclo di vita dei progetti

In vigore dal 13 giu 2024
Manutenzione e ciclo di vita dei progetti Fatti salvi la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la pianificazione, il finanziamento e la gestione della manutenzione dell'infrastruttura, e il principio di bilancio dell'annualità, ove applicabile, gli Stati membri si adoperano per garantire: a) la manutenzione dell'infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti in modo tale da assicurare, nell'intero ciclo di vita, un elevato livello di servizio e di sicurezza adattato al flusso di traffico, e la presa in considerazione nella fase di pianificazione della costruzione o dell'ammodernamento delle esigenze di manutenzione preventiva, dei miglioramenti della resilienza e dei costi stimati nel corso della vita dell'infrastruttura; b) la pianificazione della manutenzione a lungo termine dell'infrastruttura stradale e, se del caso, delle vie navigabili interne; e c) la coerenza tra le esigenze di manutenzione e di rinnovo nel caso di infrastrutture ferroviarie connesse allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e alla strategia indicativa di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE e al contratto di cui all' della direttiva 2012/34/UE.
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