Art. 47 · Rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico

Art. 47

Rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico

In vigore dal 13 giu 2024
Rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico 1.   Gli Stati membri si adoperano per garantire che l'infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti sia protetta dai rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico, valutando i potenziali rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico provenienti dalla partecipazione o dal contributo di un'impresa di un paese terzo a un progetto di interesse comune. 2.   Nel determinare se la partecipazione o il contributo di un'impresa di un paese terzo a un progetto di interesse comune possa incidere sull'infrastruttura per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, gli Stati membri possono considerare i suoi effetti potenziali, tra l'altro, su: a) la fornitura di fattori produttivi essenziali per la costruzione, il funzionamento e la manutenzione dell'infrastruttura; e b) l'accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni in concomitanza con la costruzione, il funzionamento e la manutenzione dell'infrastruttura. Gli Stati membri possono anche tenere conto, in particolare, dei fattori elencati all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/452. 3.   Fatti salvi il regolamento (UE) 2019/452, la competenza esclusiva degli Stati membri per la sicurezza nazionale, come stabilito nell', paragrafo 2, TUE, e il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346, TFUE qualora uno Stato membro ritenga che la partecipazione o il contributo di un'impresa di un paese terzo a un progetto di interesse comune possa incidere sull'infrastruttura della rete transeuropea dei trasporti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, tale Stato membro informa la Commissione in merito alle misure adeguate adottate per mitigare tale rischio. 4.   Il presente articolo non si applica alla partecipazione o al contributo a un progetto di interesse comune di una persona fisica, compresa la persona fisica che svolge, all'interno di un'impresa di un paese terzo, per un determinato periodo di tempo, servizi a favore e sotto la direzione di un'altra persona fisica in cambio dei quali tale persona fisica riceve una remunerazione.
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