Art. 41 · Requisiti per i nodi urbani

Art. 41

Requisiti per i nodi urbani

In vigore dal 13 giu 2024
Requisiti per i nodi urbani 1.   Nello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti nei nodi urbani, al fine di assicurare il funzionamento efficace dell'intera rete senza strozzature, gli Stati membri garantiscono: a) la disponibilità di un'infrastruttura di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi, in conformità del regolamento (UE) 2023/1804; b) entro il 31 dicembre 2027: i) l'adozione e il monitoraggio di un piano urbano di mobilità sostenibile (PUMS) per ciascun nodo urbano che comprenda, tra l'altro, misure volte a integrare i diversi modi di trasporto e progredire verso la mobilità sostenibile, a promuovere una mobilità efficiente a emissioni zero e a basse emissioni, compresa la logistica urbana, a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico e, se del caso, a valutare l'accessibilità degli utenti ai trasporti; e ii) la raccolta e la presentazione alla Commissione di dati sulla mobilità urbana per nodo urbano nei settori della sostenibilità, della sicurezza e dell'accessibilità in base agli indicatori e alla metodologia di cui al paragrafo 2; c) entro il 31 dicembre 2030, lo sviluppo di nodi passeggeri multimodali per favorire i collegamenti del primo e dell'ultimo miglio, compresa l'agevolazione dell'accesso alle infrastrutture di trasporto pubblico e alla mobilità attiva, dotati di almeno una stazione di ricarica quale definita all', punto 52), del regolamento (UE) 2023/1804 dedicata agli autobus e pullman; gli Stati membri esaminano inoltre lo sviluppo, all'interno di tali nodi, di una stazione di rifornimento, quale definita all', punto 59), di tale regolamento, utilizzata per l'idrogeno e dedicata agli autobus e pullman; e d) entro il 31 dicembre 2040, lo sviluppo, previa analisi dei costi e dei benefici socioeconomici, di almeno un terminale merci multimodale, se non esiste già un tale terminale, che consenta una capacità di trasbordo sufficiente all'interno o in prossimità del nodo urbano. Un terminale merci multimodale può servire vari nodi urbani ed essere situato nello stesso nodo urbano o nelle vicinanze. Gli Stati membri ne informano la Commissione. 2.   Nell'adottare e nel monitorare i PUMS le autorità locali, in cooperazione con le autorità nazionali se del caso, si adoperano per garantire che i PUMS siano in linea con gli orientamenti di cui all'allegato V, tenendo conto nel contempo dei flussi di trasporto transeuropeo a lunga distanza. Entro il 19 luglio 2025, la Commissione adotta un atto di esecuzione: a) che definisce, in numero limitato, gli indicatori da utilizzare per la raccolta dei dati di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo; b) che stabilisce una metodologia per la raccolta e la presentazione dei dati a norma del paragrafo 1 del presente articolo; e c) che specifica i singoli termini per la presentazione di tali dati. I termini sono fissati tra i tre e i cinque anni. L'atto di esecuzione è elaborato in stretta cooperazione con gli Stati membri e le loro autorità regionali e locali e, in tale contesto, si tiene conto della disponibilità e dell'accessibilità dei dati a livello locale, nonché dei piani urbani di mobilità esistenti. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 3.   Entro il 19 luglio 2025, la Commissione istituisce inoltre un'interfaccia internet che consenta alle autorità competenti di presentare i PUMS e gli indicatori di cui al paragrafo 1, lettera b), e agli Stati membri di assicurarsi che i PUMS e gli indicatori siano stati presentati. 4.   Entro il 19 luglio 2025, gli Stati membri designano, fatto salvo l', paragrafo 5, un punto di contatto nazionale per i PUMS e istituiscono un programma nazionale per i PUMS al fine di sostenere i nodi urbani nell'adozione e nell'attuazione dei PUMS di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo.
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