Art. 38
Requisiti dell'infrastruttura di trasporto
In vigore dal 13 giu 2024
Requisiti dell'infrastruttura di trasporto
1. Gli Stati membri si adoperano per garantire in modo equo e non discriminatorio che tutti i terminali merci multimodali, che sono aperti a tutti gli operatori e utenti in modo non discriminatorio e applicano tariffe trasparenti e non discriminatorie nei porti marittimi e nei porti interni elencati nell'allegato II e in tutti i terminali ferroviario-stradali e terminali lungo le vie navigabili interne specificati nelle mappe di cui all'allegato I ed elencati nell'allegato II, soddisfino i seguenti requisiti:
a)
siano collegati almeno a due modi di trasporto disponibili nella zona;
b)
siano dotati, entro il 31 dicembre 2030, all'interno del terminale o a una distanza massima di 3 km dal terminale, di almeno una stazione di ricarica quale definita all', punto 52), del regolamento (UE) 2023/1804 dedicata ai veicoli pesanti e, se del caso, di una stazione di rifornimento, quale definita all', punto 59), di tale regolamento, utilizzata per l'idrogeno e dedicata ai veicoli pesanti; e
c)
siano dotati, entro il 31 dicembre 2030, di strumenti digitali volti ad agevolare:
i)
operazioni efficienti del terminale che possono comprendere fototraguardi, un sistema per le operazioni del terminale, check-in/check-out digitale dei conducenti, telecamere o altri sensori sulle attrezzature di trasbordo e sistemi di telecamere lungo i binari; e
ii)
la fornitura di flussi informativi all'interno di un terminale e tra i modi di trasporto lungo la catena logistica e il terminale in grado di scambiare informazioni con sistemi aperti e interoperabili.
2. Gli Stati membri si adoperano per garantire in modo equo e non discriminatorio che, entro il 31 dicembre 2030, i terminali merci multimodali di cui al paragrafo 1, collegati alla rete ferroviaria e che effettuano trasbordi verticali, abbiano capacità di trasbordo sufficiente, siano in grado di movimentare i seguenti tipi di unità di carico intermodali sollevabili con la gru: container, cassa mobile o semirimorchio.
3. Gli Stati membri si adoperano per garantire in modo equo e non discriminatorio che, entro il 31 dicembre 2040, i terminali merci multimodali di cui al paragrafo 1, collegati alla rete ferroviaria centrale o alla rete ferroviaria centrale estesa, siano in grado di accogliere treni aventi una lunghezza di 740 m senza manipolazione o, laddove ciò non sia economicamente fattibile, che siano adottate misure adeguate per migliorare l'efficienza operativa relativa alla gestione di treni aventi una lunghezza di 740 m.
Il presente paragrafo non si applica ai terminali merci multimodali collegati solo a reti ferroviarie isolate.
4. Su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione per concedere esenzioni dai requisiti di cui al presente articolo a motivo di limitazioni geografiche specifiche o di limitazioni fisiche significative, in particolare quando il terminale è situato in una zona limitata in termini di spazio, del risultato negativo di un'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico o dei significativi effetti negativi sull'ambiente o sulla biodiversità. Le eventuali richieste sono motivate da una giustificazione sufficiente. Uno Stato membro può richiedere che siano concesse varie esenzioni in un'unica richiesta.
La Commissione valuta la richiesta alla luce della giustificazione fornita a norma del primo comma.
La Commissione può chiedere allo Stato membro informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma. Se la Commissione ritiene che le informazioni fornite siano insufficienti, può chiedere allo Stato membro di integrare tali informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla loro ricezione.
La Commissione adotta una decisione in merito all'esenzione richiesta entro sei mesi dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma oppure, nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia fornito ulteriori informazioni a norma del terzo comma, entro quattro mesi dalla più recente ricezione di dette informazioni, se quest'ultima data è posteriore. In mancanza di una decisione esplicita della Commissione entro i termini su esposti, l'esenzione si considera concessa.
La Commissione informa gli altri Stati membri delle esenzioni concesse conformemente al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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