Art. 30 · Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete globale

Art. 30

Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete globale

In vigore dal 13 giu 2024
Requisiti dell'infrastruttura di trasporto per la rete globale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché: a) la sicurezza dell'infrastruttura del trasporto stradale sia garantita, monitorata e, se necessario, migliorata conformemente alla direttiva 2008/96/CE; b) le strade siano progettate, costruite o ammodernate e sottoposte a manutenzione con elevati standard di qualità e sicurezza; c) le strade siano progettate, costruite o ammodernate e sottoposte a manutenzione nel rispetto di un elevato livello di protezione ambientale, anche, se opportuno, attraverso misure di riduzione della rumorosità e la raccolta, il trattamento e il rilascio del deflusso idrico; d) le gallerie stradali la cui lunghezza supera i 500 m siano conformi alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (52); e) ove applicabile, l'interoperabilità dei sistemi di riscossione dei pedaggi sia assicurata in conformità della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio (53), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione (54) e del regolamento delegato (EU) 2020/203 della Commissione (55); f) ove applicabile, i pedaggi o i diritti di utenza siano riscossi conformemente alla direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (56); g) qualsiasi sistema di trasporto intelligente su un'infrastruttura di trasporto stradale sia conforme alla direttiva 2010/40/UE e sia implementato in modo coerente con gli atti delegati adottati su tale base; e h) l'infrastruttura per i combustibili alternativi sia installata sulla rete stradale in conformità del regolamento (UE) 2023/1804. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2050, le strade di cui all', paragrafo 1, lettera a), della rete globale soddisfino i seguenti requisiti: a) una strada sia progettata, costruita o ammodernata specificamente per il traffico motorizzato; b) siano disponibili aree di sosta a una distanza massima di 100 km l'una dall'altra, che forniscano spazio di parcheggio sufficiente e sicuro e strutture adeguate, compresi servizi igienici, che soddisfino le esigenze di una forza lavoro diversificata; e c) siano installati sistemi di pesatura in movimento in media ogni 300 km sulla rete di uno Stato membro. Ai fini del primo comma, lettera c), nell'installare sistemi di pesatura in movimento, gli Stati membri possono concentrarsi sulle tratte stradali ad alta intensità di traffico merci. I sistemi di pesatura in movimento consentono di individuare i veicoli e i veicoli combinati che potrebbero aver superato i pesi massimi autorizzati di cui alla direttiva 96/53/CE. 3.   Gli Stati membri garantiscono l'implementazione o l'uso di mezzi volti a rilevare eventi o condizioni relativi alla sicurezza nonché la raccolta di dati pertinenti sul traffico stradale, al fine di fornire informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale quali definite nel regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione (57): a) per l'infrastruttura esistente della rete globale entro il 31 dicembre 2030; e b) per la nuova infrastruttura della rete globale entro il 31 dicembre 2050 o, nel caso in cui il tratto stradale sia completato prima, entro la data di completamento. 4.   Su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione per concedere esenzioni dai requisiti di cui al paragrafo 2 in relazione alle strade in cui la densità del traffico non superi i 10 000 veicoli al giorno in entrambe le direzioni o a motivo di limitazioni geografiche specifiche o di limitazioni fisiche significative, del risultato negativo di un'analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico o dei significativi effetti negativi sull'ambiente o sulla biodiversità. Le eventuali richieste sono motivate da una giustificazione sufficiente, tenendo conto anche del fatto che le infrastrutture interessate sono soggette a valutazioni d'impatto, audit e ispezioni relativi alla sicurezza stradale e, ove necessario, a interventi correttivi a norma della direttiva 2008/96/CE. Ove applicabile, la richiesta di esenzione è coordinata con lo Stato membro o gli Stati membri limitrofi. Gli Stati membri limitrofi possono fornire un parere allo Stato membro che chiede l'esenzione. Lo Stato membro allega alla sua richiesta i pareri degli Stati membri limitrofi. Uno Stato membro può richiedere che siano concesse varie esenzioni in un'unica richiesta. La Commissione valuta la richiesta alla luce della giustificazione fornita a norma del primo comma. La Commissione tiene debitamente conto dei pareri degli Stati membri limitrofi interessati. La Commissione può chiedere allo Stato membro informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma. Se la Commissione ritiene che le informazioni fornite siano insufficienti, può chiedere allo Stato membro di integrare tali informazioni supplementari entro 30 giorni di calendario dalla loro ricezione. La Commissione adotta una decisione in merito all'esenzione richiesta entro sei mesi dalla ricezione della richiesta a norma del primo comma oppure, nel caso in cui lo Stato membro interessato abbia fornito ulteriori informazioni a norma del terzo comma, entro quattro mesi dalla più recente ricezione di dette informazioni, se quest'ultima data è posteriore. In mancanza di una decisione esplicita della Commissione entro i termini su esposti, l'esenzione si considera concessa. La Commissione informa gli altri Stati membri delle esenzioni concesse conformemente al presente articolo.
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