Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 13 giu 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «progetto di interesse comune»: un progetto realizzato a norma del presente regolamento; 2) «paese vicino»: un paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione della politica europea di vicinato, della politica di allargamento, dello Spazio economico europeo, dell'Associazione europea di libero scambio o dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (26); 3) «regione NUTS»: una regione istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) e classificata nell'allegato I di tale regolamento; 4) «tratta transfrontaliera»: la tratta che assicura la continuità di un progetto di interesse comune su entrambi i lati di una frontiera, situata tra i nodi urbani più vicini alla frontiera di due Stati membri o tra uno Stato membro e un paese vicino; 5) «strozzatura»: barriera fisica, tecnica, funzionale, operativa o amministrativa che comporta un'interruzione in un sistema, compresa una congestione o una paralisi sistematica, compromettendo la continuità del traffico per i flussi a lunga distanza o transfrontalieri; 6) «nodo urbano»: un'area urbana nella quale elementi dell'infrastruttura di trasporto della rete transeuropea dei trasporti per i passeggeri e le merci, come ad esempio porti, inclusi terminali passeggeri, aeroporti, stazioni ferroviarie, terminali autobus e terminali merci multimodali, sia interni che circostanti all'area urbana, sono collegati con altri elementi di tale infrastruttura e con l'infrastruttura per il traffico locale e regionale, compresa l'infrastruttura per i modi attivi; 7) «rete isolata»: una rete ferroviaria di uno Stato membro, o parte di essa, con uno scartamento diverso dallo scartamento nominale secondo la norma europea di 1 435 mm; 8) «trasporto multimodale»: trasporto di passeggeri o merci o di entrambi che utilizza due o più modi di trasporto; 9) «servizio digitale di mobilità multimodale»: il «servizio digitale di mobilità multimodale» quale definito all', punto 24), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (28); 10) «interoperabilità»: la capacità, anche alla luce di tutte le condizioni regolamentari, tecniche, amministrative e operative, dell'infrastruttura, compresa l'infrastruttura digitale in un segmento o modo di trasporto e tra diversi modi di trasporto, di consentire flussi sicuri e ininterrotti di traffico e di informazioni, atti a conseguire i livelli di rendimento richiesti per detto segmento o modo dell'infrastruttura; 11) «nodo passeggeri multimodale»: un punto di collegamento tra almeno due modi di trasporto per passeggeri nel contesto del quale sono garantiti le informazioni sui viaggi, l'accesso ai trasporti pubblici e i trasferimenti tra modi di trasporto, come i parcheggi di scambio, e che funge da interfaccia all'interno dei nodi urbani e tra di essi e tra nodi urbani e reti di trasporto a più lungo raggio; 12) «terminale merci multimodale»: struttura attrezzata per il trasbordo tra almeno due modi di trasporto o tra due sistemi ferroviari diversi e per il deposito temporaneo delle merci, ad esempio i terminali presso porti interni o marittimi, lungo vie navigabili interne e presso aeroporti, come pure i terminali ferroviario-stradali; 13) «piano urbano di mobilità sostenibile» o «PUMS»: documento per la pianificazione strategica della mobilità, volto a migliorare in modo sostenibile l'accessibilità alla zona urbana funzionale e la mobilità all'interno della stessa, comprese le zone di pendolarismo in tale area urbana o nelle sue vicinanze, per le persone, le imprese e le merci, ai fini in particolare di una migliore qualità della vita; 14) «modo attivo»: il trasporto di persone o merci mediante mezzi non motorizzati, basati sull'attività motoria umana, compresi i veicoli con propulsione ausiliaria elettrica di cui all', paragrafo 2, lettera h, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (29); 15) «sistemi TIC per i trasporti»: sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e applicazioni che utilizzano tecnologie dell'informazione, della comunicazione, della navigazione, del posizionamento o della localizzazione, comprese le tecnologie spaziali, che consentono di trattare, conservare e scambiare i dati e le informazioni necessari per gestire con efficacia le infrastrutture, la mobilità e il traffico sulla rete transeuropea dei trasporti, segnalare informazioni pertinenti alle autorità e fornire servizi che apportano un valore aggiunto a cittadini, spedizionieri e operatori, compresi sistemi per un uso della rete resiliente, sicuro, protetto, ecologico ed efficiente sotto il profilo della capacità; tali sistemi comprendono i sistemi, le tecnologie e i servizi di cui ai punti da 16) a 22) e possono includere anche dispositivi di bordo con i corrispondenti componenti dell'infrastruttura o digitali; 16) «sistemi di trasporto intelligenti» o «ITS»: «sistemi di trasporto intelligenti» quali definiti all', punto 1), della direttiva 2010/40/UE; 17) «sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione» o «VTMIS»: il «sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione» istituito dalla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30); 18) «servizi d'informazione fluviale» o «RIS»: «servizi d'informazione fluviale (River Information Services — RIS)» quali definiti all', lettera a), della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31); 19) «sistema di interfaccia unica marittima europea» o «EMSWe»: il «sistema di interfaccia unica marittima europea» (European Maritime Single Window environment — «EMSWe») quale definito all', punto 1), del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio (32); 20) «sistema di servizi di gestione del traffico aereo/navigazione aerea» o «sistema ATM/ANS»: un «sistema ATM/ANS» quale definito all', punto 7), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (33); 21) «sistema europeo di gestione del traffico ferroviario» o «ERTMS»: il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System — ERTMS), quale definito al punto 2.2. dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione (34) e, nel contesto dei termini di attuazione, si fa riferimento al sistema di protezione dei treni di classe A e a qualsiasi sistema radio di classe A di cui a tale regolamento; 22) «ERTMS radio»: l'applicazione di livello 2 del sistema europeo di controllo dei treni (European Train Control System — ETCS) che non richiede segnali lungo la linea e utilizza un sistema radio di classe A per lo scambio di dati relativi e non alla sicurezza tra binario e treno a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione; 23) «sistemi di classe B»: «sistemi di classe B» quali definiti al punto 3. dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione; 24) «porto marittimo»: un «porto marittimo» quale definito all', punto 16), del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio (35); 25) «trasporto marittimo a corto raggio»: il movimento di merci e passeggeri via mare tra porti situati nelle acque geografiche di uno o più Stati membri o tra porti situati nelle acque degli Stati membri e porti situati nelle acque di paesi terzi adiacenti con una linea costiera sui mari ai confini delle acque di uno o più Stati membri; 26) «informazioni elettroniche sul trasporto merci» o «eFTI»: le «informazioni elettroniche sul trasporto merci» quali definite all', punto 4), del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (36); 27) «cielo unico europeo» o «SES»: i sistemi stabiliti a norma dei regolamenti (CE) n. 549/2004 (37), (CE) n. 550/2004 (38), (CE) n. 551/2004 (39) e (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio volti a rafforzare le norme in materia di sicurezza del traffico aereo, a contribuire allo sviluppo sostenibile del sistema di trasporto aereo nonché a migliorare le prestazioni complessive dei servizi di navigazione aerea e di gestione del traffico aereo per il traffico aereo generale; 28) «vertiporto»: una zona utilizzata per il decollo e l'atterraggio di un aeromobile a decollo e atterraggio verticali (VTOL, vertical take-off and landing); 29) «postazione con pontile»: una postazione situata in un'area designata del piazzale dell'aeroporto dotata di un pontile di imbarco; 30) «postazione remota»: una postazione situata in un'area designata del piazzale dell'aeroporto non dotata di un pontile di imbarco; 31) «progetto SESAR»: il progetto di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa, inteso a dotare l'Unione di un'infrastruttura di gestione del traffico aereo ad alte prestazioni, standardizzata e interoperabile, e che consiste in un ciclo di innovazione comprendente la fase di definizione di SESAR, la fase di sviluppo di SESAR e la fase di realizzazione di SESAR; 32) «cosmodromo»: un'installazione per il collaudo e il lancio di veicoli spaziali; 33) «progetto Ferrovie europee»: un progetto dell'impresa comune «Ferrovie europee» istituita dal regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio (40) o dell'impresa comune precedente, Shift2Rail; 34) «piano generale ATM europeo»: il piano approvato dalla decisione 2009/320/CE del Consiglio (41) e successive modifiche; 35) «governance del trasporto ferroviario di merci»: gli organi di governance di cui all' del regolamento (UE) n. 913/2010; 36) «manutenzione»: i lavori destinati a mantenere le condizioni e la capacità dell'infrastruttura esistente in modo da fornire un livello di servizio adattato al flusso di traffico e un elevato livello di sicurezza durante il suo ciclo di vita; 37) «analisi costi-benefici sotto il profilo socioeconomico»: una valutazione quantitativa ex ante, effettuata sulla base di una metodologia riconosciuta, del valore di un progetto, che tiene conto di tutti i costi e i benefici pertinenti sul piano sociale, economico, sanitario, climatico e ambientale; l'analisi costi-benefici per quanto attiene al clima e all'ambiente si basa sulla valutazione di impatto ambientale effettuata ai sensi della direttiva 2011/92/UE; 38) «combustibili alternativi»: «combustibili alternativi» quali definiti all', punto 4), del regolamento (UE) 2023/1804; 39) «area di parcheggio sicura e protetta»: un'area di parcheggio accessibile ai conducenti che effettuano il trasporto di merci o di passeggeri, che soddisfa i requisiti elencati all'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (42) e che è stata certificata secondo le norme e le procedure dell'Unione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del medesimo regolamento; 40) «sistema di pesatura in movimento»: un sistema automatico installato sull'infrastruttura stradale con l'obiettivo di individuare i veicoli o i veicoli combinati in circolazione che potrebbero aver superato i limiti di peso pertinenti, conformemente alla direttiva 96/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (43); 41) «decisione di autorizzazione del progetto»: una decisione o una serie di decisioni, anche di carattere amministrativo, adottate simultaneamente o successivamente da una o più autorità di uno Stato membro, a esclusione delle autorità amministrative e giurisdizionali competenti a conoscere dei ricorsi, in virtù di un ordinamento giuridico interno e di un diritto amministrativo nazionale che stabiliscono se il promotore di un progetto ha diritto a realizzare un progetto nell'area geografica interessata sulla rete centrale, sulla rete centrale estesa o sulla rete globale, fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
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